Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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in caso di danni a cose che sono sotto la custodia di una persona uccisa o lesa in un incidente si applica la regola della responsabilità per rischio (art. 11).

La responsabilità è esclusa se l'incidente è dovuto a forza maggiore o colpa di un terzo o della persona uccisa o lesa (art. 1 cpv. 2) o se la persona uccisa o lesa si è posta in contatto con la strada ferrata mediante un atto criminoso o di mala fede (art. 6); se la persona uccisa o lesa si è posta in contatto con la strada ferrata violando scientemente prescrizioni di polizia, il giudice potrà limitare l'indennità o anche non accordarne del tutto (art. 7).

La LRespC disciplina ampiamente i dettagli della responsabilità:

- il calcolo del danno in caso di morte (art. 2), lesioni personali (art. 3 e 10), danni mate-

riali (art. 12), nonché nel caso in cui l'impresa ferroviaria responsabile contribuiva al pagamento dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni della persona uccisa o lesa (art. 13);

- il tipo di indennizzo (capitale o rendita, art. 9); la diminuzione dell'indennità se la per-

sona uccisa o lesa ritraeva dal suo lavoro un guadagno eccezionalmente elevato (art.

4) o se la colpa che ha cagionato l'infortunio è parzialmente imputabile alla persona uccisa o lesa (art. 5);

- la prescrizione (art. 14). Il dritto all'indennità si prescrive in due anni dal giorno dell'in-

cidente;

- il divieto di cedere le pretese che gli operai o gl'impiegati di un'impresa ferroviaria fa-

cessero valere contro di essa (art. 15) nonché il divieto di escludere o limitare la responsabilità per mezzo di regolamenti, pubblicazioni o convenzioni (art. 16); la possibilità di impugnare convenzioni d'indennizzo (art. 17);

- il diritto di regresso dell'impresa ferroviaria verso terzi (art. 18);

- il libero apprezzamento delle prove (art. 20).

Infine la legge prescrive che l’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria è responsabile a titolo esclusivo nei confronti dei danneggiati (art. 25).

Come indica il titolo, la LRespC è applicabile anche alle imprese di navigazione a vapore e alla Posta (art. 24 LRespC). Oggi il campo d'applicazione è tuttavia definito dall'articolo 5 della legge federale del 18 giugno 199347 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV): alla LRespC sottostanno, oltre alla Posta svizzera, tutte le imprese titolari di una concessione federale; tra di esse vi sono le imprese di navigazione e le imprese di trasporto a fune. Le autovetture sottostanno invece, giusta l'articolo 5

47 RS 744.10