Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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chi. Un esempio è l'esonero dalla responsabilità in caso di violazione di prescrizioni di polizia o altri comportamenti illeciti, anche se il danneggiato non ha causato egli stesso l'incidente (art. 6 e 7 LRespC); l'articolo 44 CO prevede invece l'esonero dalla responsabilità soltanto se il danneggiato stesso o altre circostanze hanno causato l'incidente. Un'altra regolamentazione non giustificata è il breve termine di prescrizione di due anni (art. 14 LRespC): l'articolo 60 CO prevede un termine di un anno dal giorno in cui il danneggiato viene a conoscenza del danno e del responsabile e un termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.
5.2 Lavori di revisione
Proposte di revisione della responsabilità civile delle ferrovie sono state presentate nell'ambito degli sforzi volti a unificare il diritto della responsabilità civile svizzero. Nel 1967 il Congresso svizzero dei giuristi si è occupato dell'unificazione del diritto della responsabilità civile66. Nel 1991 la Commissione di studio sulla revisione totale del diritto della responsabilità civile istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia ha presentato un rapporto contenente proposte presentate sotto forma di tesi. Secondo la Commissione la revisione della LRespC avrebbe potuto essere realizzata prima della revisione totale67. Sulla scorta del rapporto della Commissione di studio, i professori Pierre Widmer e Pierre Wessner hanno elaborato un avamprogetto (avamprogetto Widmer/Wessner)68, che è stato sottoposto a consultazione negli anni 2000-2001.
L'avamprogetto prevedeva la creazione di una parte generale del diritto della responsabilità civile nel Codice delle obbligazioni e l'adeguamento delle leggi speciali del diritto della responsabilità civile alla parte generale. La LRespC doveva essere abrogata. Al suo posto era prevista nella legge del 20 dicembre 195769 sulle ferrovie una norma sulla responsabilità per rischio (art. 40b AP-LFerr). In virtù di detta norma l'esercente di un'impresa ferroviaria, di funivie, di funicolari o di sciovie risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle sue attività. La responsabilità per rischio era applicabile a tutti i danni materiali e alla riparazione morale. Diverse questioni disciplinate nella LRespC erano ora disciplinate nella parte generale del diritto della responsabilità civile, per cui le corrispondenti disposizioni della LRespC potevano essere abrogate. L'avamprogetto prevedeva che la responsabilità per rischio extracontrattuale disciplinasse anche i danni tra partner contrattuali (violazione positiva del contratto). Di conseguenza la legge federale sul trasporto pubblico ha conservato soltanto una regolamentazione per i danni che non risultano dai rischi caratteristici dell'esercizio di una ferrovia (art. 40b cpv. 3 AP-LFerr, art. 19, 23 e 39 AP-LTP).
66 Stark 1 segg.
67 Bericht der Studienkommission für die Gesamtrevision des Haftpflichtrechts, pag. 197.