Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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ferito; l'onere della prova per la colpa è però rovesciato. Il viaggiatore non ha più una responsabilità causale per il suo bagaglio; anche in questo caso si applica una responsabilità per rischio con il rovesciamento dell'onere della prova.

L’esonero dalla responsabilità (art. 40c) è oggetto di una nuova regolamentazione. Il titolare dell’impresa ferroviaria non è in nessun caso responsabile di un suicidio. Oggi egli è esonerato dalla responsabilità soltanto in caso di suicidio commesso da una persona capace di discernimento, poiché questo è considerato colpa grave. Ora il titolare non deve rispondere nemmeno se una persona incapace di discernimento si toglie la vita. Questo è precisato con una descrizione generale dei fatti che escludono la responsabilità. I crimini o gli atti di mala fede o la violazione di prescrizioni di polizia sono invece esonerati dalla responsabilità soltanto se vi è colpa grave.

Per i dettagli della responsabilità si rimanda nella misura del possibile al Codice delle obbligazioni (art. 40f), segnatamente per quanto concerne il calcolo del danno, la valutazione del risarcimento dei danni, la riparazione e la prescrizione. Per la responsabilità in caso di utilizzazione dell’infrastruttura di terzi è prevista ora una responsabilità in solido: il titolare dell’impresa ferroviaria che mette l’infrastruttura a disposizione e il titolare dell’impresa ferroviaria che la utilizza rispondono in solido (art. 40d).

Nella legge sul trasporto di viaggiatori, nella legge sugli impianti di trasporto a fune e nella legge sulla navigazione interna sono introdotti rinvii alle disposizioni sulla responsabilità della legge sulle ferrovie. Per l’applicazione agli impianti di trasporto a fune occorre tenere conto della seguente particolarità: la responsabilità si applica come sinora sia alle imprese titolari di una concessione che a quelle prive di concessione. Tuttavia gli impianti di trasporto a fune utilizzati a scopi militari sono esclusi dalla legge sugli impianti di trasporto a fune (art. 2 cpv. 2 lett. c). Questi mezzi di trasporto soggiacciono alla responsabilità causale di cui all’articolo 135 della legge militare71.

5.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Siccome la regolamentazione della responsabilità delle ferrovie prevista nell’avamprogetto Widmer/Wessner ha suscitato critiche limitate nel corso della consultazione, è giustificato conservarne le grandi linee. Il Consiglio federale non ha previsto la revisione totale del diritto della responsabilità civile nel programma di legislatura 2003-2007; la revisione della responsabilità civile delle ferrovie deve pertanto essere attuata nell’ambito del progetto di legislazione sul traffico merci. Una revisione rapida s’impone a causa delle lacune della regolamentazione vigente.

71 RS 510.10