Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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l’onere della prova. Essa è però resa obiettiva in ampia misura (quasi-causale). Per i bagagli registrati si applica una responsabilità causale contrattuale, la cui struttura è analoga a quella prevista dalla legge svizzera sul trasporto pubblico. Per i danni al bagaglio a mano e alle cose al di fuori del mezzo di trasporto la responsabilità è extracontrattuale. La responsabilità in caso di utilizzazione dell’infrastruttura di terzi non è disciplinata.
Anche l’Italia conosce una responsabilità contrattuale quasi-causale dell’impresa ferroviaria nei confronti dei passeggeri75. Il passeggero vittima di un danno corporale o di un danno al bagaglio a mano deve provare soltanto l’esistenza del contratto di trasporto, il danno e la relazione di causa ed effetto tra l’esercizio della ferrovia e il danno. Tuttavia, l’impresa ferroviaria non risponde del danno se prova che l’incidente risulta da una causa che non le è imputabile. Secondo la terminologia svizzera si può parlare di una responsabilità causale semplice. Questa responsabilità si applica anche quando un passeggero è vittima di un incidente al di fuori del mezzo di trasporto, nell’area della stazione. Per i non viaggiatori e per le pretese di riparazione morale da parte di passeggeri si applicano le disposizioni generali del Codice civile sulla responsabilità extracontrattuale. Nell’ambito della responsabilità per colpa (art. 2043) i tribunali impongono alle ferrovie obblighi di sicurezza estesi. Questo facilita notevolmente l’onere della prova della parte lesa. Le disposizioni del Codice civile relative alla responsabilità causale del detentore di una cosa (art. 2051) e all’esercizio di attività pericolose (art. 2050) non hanno invece ottenuto importanza pratica. Più persone alle quali si può attribuire un danno rispondono in linea di principio in solido. La responsabilità in caso di utilizzazione dell’infrastruttura di terzi non è disciplinata.
5.5.2 Rapporto con il diritto europeo
Né l'Unione europea né il Consiglio d'Europa hanno disciplinato la responsabilità civile delle ferrovie. La maggior parte degli Stati europei hanno invece aderito alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia descritta in precedenza76. Siccome detta Convenzione disciplina unicamente i trasporti transfrontalieri, la Svizzera è libera di organizzare come vuole la responsabilità dei trasporti sul territorio svizzero.
5.6 Trattamento di interventi parlamentari
Il postulato 10470 Unificazione del diritto della responsabilità civile (N 7.10.70, Cadruvi) chiedeva al Consiglio federale di attuare la revisione della legge sulla responsabilità civile delle ferrovie nel senso dell'introduzione di una responsabilità causale uniforme per i danni causati alle persone e i danni materiali e di considerare l'unificazione del diritto della respon-
75 Art. 13 cpv. 4 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, ed. 1977.
76 Cfr. sezione 5.1.1.