Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo
Pagina 133 di 168
Le consultazioni sull'avamprogetto hanno dato luogo a controversie sull'insieme del testo. La volontà di unificazione è stata accolta positivamente dalla maggioranza. Tuttavia numerosi partecipanti consideravano l'avamprogetto troppo favorevole ai danneggiati. L'estensione della responsabilità extracontrattuale alla violazione positiva del contratto è stata respinta quasi all'unanimità. In merito alla responsabilità delle ferrovie e alla modifica della legge sul trasporto pubblico si sono espresse unicamente le associazioni delle aziende di trasporto (Associazione svizzera di navigazione e d’economia portuale, ASN; parere collettivo dell'Unione dei trasporti pubblici, UTP, delle Funivie svizzere e dell'Associazione delle società di navigazione svizzere) e della Federazione svizzera degli avvocati (FSA). Mentre l'ASN e la FSA erano favorevoli alle modifiche, l'UTP ha respinto l'inasprimento della responsabilità per le cose trasportate (bagaglio a mano, bagagli, merce), poiché contrario al diritto internazionale del trasporto ferroviario. Siccome i trasporti pubblici meritano una posizione di favore, l'UTP ha chiesto di conservare la responsabilità per rischio per i danni materiali e la riparazione nonché un diritto di ricorso integrale delle imprese ferroviarie nei confronti di tutti i responsabili non soggetti alla legge sulle ferrovie. Per quanto concerne la parte generale (art. 47a AP-CO), l'UTP ha proposto che per i rischi conosciuti e evitabili una negligenza lieve basti per interrompere la causalità. Come esempio è stato citato un viaggiatore stressato la cui tazza di caffè si rovescia, durante una curva, sul suo portatile.
5.3 La nuova regolamentazione proposta
La nuova regolamentazione segue ampiamente l'avamprogetto Widmer/Wessner. La legge sulla responsabilità civile delle ferrovie è abrogata e sostituita con disposizioni sulla responsabilità nella legge sulle ferrovie e un rimando al Codice delle obbligazioni. La responsabilità non si riallaccia più alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie bensì alla realizzazione dei rischi caratteristici legati all'esercizio di una ferrovia (art. 40b cpv. 1), ossia la locomozione, l'energia utilizzata e le merci pericolose trasportate70. La responsabilità per rischio si applica anche alla riparazione e in linea di principio ai danni materiali. Sono esclusi i danni alle cose trasportate: bagaglio a mano, bagagli, merci (art. 40b cpv. 2), ai quali si applica esclusivamente la responsabilità contrattuale. La responsabilità contrattuale della legislazione federale sui trasporti è applicabile alle imprese concessionarie, mentre alle imprese non concessionarie si applicano le disposizioni del diritto contrattuale del Codice delle obbligazioni. Nella legge sul trasporto pubblico vengono proposte unicamente modifiche relative alla responsabilità per il bagaglio a mano (art. 19 LTP e art. 25 della legge sul trasporto di viaggiatori proposta nella Riforma delle ferrovie 2): la ferrovia risponde come finora soltanto in caso di colpa se il viaggiatore che ha il bagaglio a mano sotto la sua custodia non viene ucciso né
68 Cfr. bibliografia
69 RS 742.101
70 Cfr. sezione 6.5, commento dell'art. 40b LFerr.