Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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La limitazione della responsabilità per rischio ai rischi caratteristici legati all’esercizio della ferrovia (art. 40b cpv. 1) corrisponde all’essenza di questa responsabilità: deve essere applicabile soltanto alle fonti di rischio che sono difficili da dominare anche con tutta la cura possibile e ai casi in cui la realizzazione del pericolo giustifica in sé la responsabilità. Di conseguenza non devono rientrare nell’ambito della responsabilità per rischio ad esempio gli incidenti che avvengono mentre si sale o si scende dal treno.
L’estensione della responsabilità per rischio alla riparazione morale e ai danni materiali (art. 40b cpv. 1, salvo per i danni alle cose trasportate, art. 40b cpv. 2) elimina una disuguaglianza inaccettabile rispetto ad altre responsabilità per rischio ed è necessaria soprattutto per i danni da incendio ed esplosione causati da merci pericolose. È l’oggetto principale della revisione. Sarebbe errato sperare che le imprese ferroviarie si assumano questi rischi volontariamente, non da ultimo perché nell’ambito della Riforma delle ferrovie 2 l’accesso alla rete ferroviaria viene aperto a numerose nuove imprese. Anche il fatto che le imprese di trasporto concessionarie forniscano prestazioni d’interesse pubblico e debbano di conseguenza adempiere diversi oneri non giustifica una responsabilità meno severa. Infatti nel diritto della responsabilità civile svizzero è usuale sottoporre anche lo Stato alla responsabilità per rischio quando si serve di una fonte di rischio72.
Il mantenimento della responsabilità contrattuale per le cose trasportate (art. 40b cpv. 2) è giustificato poiché in questo caso il bisogno di protezione della parte lesa è minore. Per il bagaglio a mano (per es. tazze di caffè) la responsabilità di evitare danni incombe in prima linea alla parte lesa. Per i danni ai bagagli e alla merce trasportata è possibile assicurarsi. Una maggiore responsabilità dell’impresa di trasporto farebbe aumentare le tariffe e dovrebbe essere cofinanziata dal mittente. Sarebbe inoltre contraria al diritto internazionale del trasporto ferroviario73. Infine, poiché la proposta di sottomettere i danni tra partner contrattuali alla responsabilità extracontrattuale è stata respinta quasi all’unanimità nella consultazione74, non vi è ragione di volerla imporre.
L’estensione dell’esonero dalla responsabilità o dei motivi di esonero (art. 40c) deve liberare il titolare dell’impresa ferroviaria dalla responsabilità nei casi in cui i danni caratteristici legati all’esercizio della ferrovia sono soltanto una causa aleatoria e senza importanza del danno. Segnatamente in caso di suicidio, il comportamento della persona che intende compiere quest’atto è da considerarsi la causa principale del danno. Di conseguenza la responsabilità del titolare dell’impresa ferroviaria non è giustificata. Lo stesso si applica alle altre situazioni di cui all’articolo 40c al di fuori dell’esercizio dell’impresa ferroviaria che devono essere con-
72 Per es. art. 73 LCStr, art.59a cpv. 6 LPAmb, art. 27 cpv. 3 LEspl.
73 Cfr. sezione 5.1.1.
74 Cfr. sezione 5.2.