Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Art. 3 Obiettivi di trasferimento
L’articolo 3 concretizza l’obiettivo generale di trasferimento: il trasferimento progressivo del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia. A tale scopo sono definiti gli obiettivi quantitativi e temporali da raggiungere. Conformemente alle varianti 1 e 2 di obiettivi e misure presentate nella parte generale, anche nella legge sono proposte due varianti per questo articolo77.
Variante 1: realizzazione del mandato di trasferimento
Il capoverso 1 definisce il numero di viaggi massimo fissato dalla Confederazione in virtù dell’articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.), numero che corrisponde a quello già stabilito nella vigente legge sul trasferimento del traffico. Il termine "strada di transito" fa riferimento all’articolo 2 della legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS78).
Nel capoverso 2 è fissato l’orizzonte temporale per il raggiungimento dell’obiettivo. In linea di massima l’obiettivo del capoverso 2 deve essere realizzato il più in fretta possibile, in ogni caso al più tardi entro due anni dall’apertura commerciale della galleria di base del San Gottardo. Inoltre il capoverso stabilisce che l’obiettivo del numero di viaggi non è limitato nel tempo ma che resta valido una volta raggiunte le quantità definite. Il livello di viaggi ammesso nel traffico merci pesante sarà mantenuto. A seconda dello sviluppo congiunturale potrebbe rivelarsi impossibile raggiungere questi obiettivi con precisione, motivo per cui occorre tenere conto dell’evoluzione globale sul piano sia economico sia dei trasporti; di conseguenza, un leggero scarto verso l’alto sarà permesso per singoli anni in cui la crescita dell’economia e del traffico sarà particolarmente forte (cpv. 3).
Il capoverso 4 fissa l’obiettivo intermedio della futura politica di trasferimento. Esso fa riferimento soltanto al numero di viaggi che si intende raggiungere. Il numero massimo di viaggi attraverso le Alpi ammessi nel 2011 sarà di 1 milione. Negli anni successivi si intende ottenere una riduzione progressiva di tale numero.
Variante 2: adeguamento del mandato di trasferimento
Rispetto all’articolo sugli obiettivi proposto nella variante 1, la variante 2 si distingue innanzitutto per il diverso numero di viaggi menzionato nel capoverso 1, e in secondo luogo per il fatto di stabilire che l’obiettivo da raggiungere deve dipendere dall’introduzione di una borsa
77 La variante 3 non richiede una formulazione di obiettivi separata dato che può essere applicata a complemento sia della variante 1 sia della variante 2.
78 RS 725.14