Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/115: Rapporto della Commissione di esperti "Attuazione e osservanza dell'armonizzazione fiscale formale" · 17 pagine
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5 Svolgimento della procedura di controllo in due fasi
Domanda: Approvate lo svolgimento della procedura di controllo in due differenti fasi, di cui solo la seconda ha carattere giudiziario?
5.1 Osservazioni del Tribunale federale svizzero
In sostanza, il Tribunale federale si limita a prendere posizione sulle disposizioni che concernono la procedura giudiziaria (art. 73c e 73d A-LAID). Sulla base di osservazioni introduttive sull'oggetto impugnabile e sull'oggetto della controversia in generale, esso si esprime sull'oggetto impugnabile di cui all’articolo 73a A-LAID (prescrizione cantonale o prassi) annotando che riguardo a possibili oggetti impugnabili sarebbe possibile fondarsi sulla prassi del Tribunale federale per i ricorsi di diritto pubblico ammessi a determinate condizioni contro ordinanze amministrative. Esso evidenzia che una prassi quale oggetto di contestazione rappresenta una novità nella giurisprudenza del diritto amministrativo svizzero. Il concetto necessita quindi di una concretizzazione almeno a livello di ordinanza, cosa non ancora avvenuta nell’avamprogetto. Il Tribunale federale si esprime inoltre sulle esigenze concernenti il rinvio e l’attuazione di una decisione di accertamento per la quale l’autorità cantonale responsabile dovrebbe essere designata nella LAID. Dal rapporto degli esperti non risulta se i tribunali sono limitati a una mera decisione di accertamento o se essi stessi possono prendere disposizioni (istruzioni).
Per quanto concerne l’azione di diritto pubblico (art. 73d A-LAID), l'apertura di questo nuovo rimedio giuridico non si giustificherebbe.
5.2 Osservazioni dei Cantoni
La procedura in due fasi viene sostenuta senza riserve da nove Cantoni (BE, BS, FR, GL, JU, LU, NE, SG, UR). 14 Cantoni approvano la procedura a condizione che non venga prevista la facoltà per gli altri Cantoni di presentare una richiesta ("denuncia"), che sia abbandonato il diritto dell’AFC e della Commissione di ricorrere al Tribunale federale, che la possibilità di adire il Tribunale federale riguardi unicamente l'esame dell'arbitrio e che gli oneri finanziari e amministrativi vengano mantentuti il più basso possibile. Un Cantone (TI) giudica la procedura troppo dispendiosa a livello finanziario e amministrativo. Due Cantoni (AI e AR) non hanno formulato osservazioni sulla procedura.
5.3 Osservazioni dei partiti
La procedura di controllo in due fasi è approvata da un partito (PS). Un altro partito (I Verdi) è d'accordo solo se l’AFC – e non il Consiglio federale – sia autorizzata a promuovere l'azione di diritto pubblico. Tre partiti (PLR, PPD, UDC) non hanno formulato osservazioni poiché hanno respinto il principio del controllo o la Commissione di controllo proposta.