Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/115: Rapporto della Commissione di esperti "Attuazione e osservanza dell'armonizzazione fiscale formale" · 17 pagine

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Il Tribunale federale considera una procedura di controllo amministrativa (come anche una successiva procedura giudiziaria in due fasi) quale possibile misura per uniformare la prassi nei Cantoni.

Una piccola maggioranza dei Cantoni (14) condivide senza riserve la creazione della Commissione di controllo proposta. Altri otto Cantoni si esprimono a favore della Commissione di controllo ma desiderano alcune modifiche (vedi allegato). Quattro Cantoni (AI, AR, GE, TI) respingono la creazione di una Commissione di controllo, dato che a loro avviso l'attuale facoltà di vigilanza della Confederazione sarebbe sufficiente.

I partiti di sinistra (I Verdi, PS) condividono la creazione della Commissione di controllo. I partiti borghesi (PLR, PPD, UDC) respingono la Commissione di controllo poiché la lacuna di controllo in questione sarebbe stata espressamente voluta, rispettivamente non vi deve essere alcuno spostamento di compentenze a favore della Confederazione e la Commissione è considerata come un intervento nell’autonomia cantonale.

La metà della associazioni mantello (SIC, Travail.Suisse, USS) condivide la creazione di una Commissione di controllo. Tre associazioni mantello sono contrarie (economiesuisse, SSE, USAM); per la SSE deve essere impedito uno spostamento di competenze a favore della Confederazione. Inoltre, non vi sarebbe nessun rapporto tra utilità e costi. economiesuisse e l'USAM, che avevano già respinto il principio del controllo dell’armonizzazione, sono di conseguenza contrarie alla creazione della Commissione di controllo.

Una minoranza dei rimanenti partecipanti (VEB, StSK) è favorevole alla Commissione di controllo, a condizione che sia indipendente, che nella sua composizione si tenga conto anche di persone con esperienza nella materia e che essa ottenga chiare competenze. Una maggioranza (FER, HEV, ZVDS) è contraria alla creazione di una Commissione di controllo poiché un tale costrutto è estraneo all’ordinamento giuridico svizzero, la facoltà di un Cantone di presentare una denuncia nei confronti di un altro Cantone viene respinta al pari dell’introduzione di un controllo astratto delle norme nei Cantoni. I cinque interpellati (Camera fiduciaria, Centre Patronal, IH, KGL, STV) che già avevano respinto il principio dell’armonizzazione sono di conseguenza contro la creazione di una Commissione di controllo.

8.3 Sullo svolgimento della procedura di controllo in due differenti fasi

Domanda: Approvate lo svolgimento della procedura di controllo in due differenti fasi, di cui solo la seconda ha carattere giudiziario?

Il Tribunale federale è del parere che la proposta di una procedura di controllo e di un'eventuale successiva procedura giudiziaria in due fasi rappresenti una possibilità per un uniformare la prassi nei Cantoni. Riguardo alla procedura giudiziaria presentata, esso propone precisazioni. È però contrario all’apertura di un ulteriore rimedio giuridico dell’azione di diritto pubblico.

Circa un terzo dei Cantoni (BE, BS, FR, GL, JU, LU, NE, SG, UR) approva senza riserve la procedura di controllo che, nella seconda fase, prevede un controllo giudiziario. Altri 14 Cantoni (vedi allegato) sono favorevoli alla procedura a condizione che vi vengano apportate determinate modifiche. Un Cantone (TI) consi-