Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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presente disposizione intende colmare tale lacuna. In materia di assunzione delle spese sono previste due varianti, la seconda delle quali si propone di evitare che le autorità esitino a pronunciare una pena unica per timore di doverne sopportare le spese.
3.5 Introduzione a titolo sperimentale di nuove pene o misure oppure di nuove forme di esecuzione
3.5.1 Articolo 12 (Esecuzione di pene detentive sotto forma di arresti domiciliari elettronici)
Benché 7 Cantoni siano stati autorizzati a introdurla in via sperimentale, l’esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica (Electronic Monitoring, EM) non è disciplinata da alcuna delle ordinanze sul Codice penale svizzero. Il 28 aprile 1999 il Consiglio federale ha dapprima concesso tale autorizzazione ai Cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Ginevra e Ticino, e il 14 marzo 2003 ha rilasciato un’analoga autorizzazione al Cantone di Soletta. Il 28 agosto 2002 l’autorizzazione è stata prorogata una prima volta sino all’entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale, ma non oltre il 31 agosto 20058. Dato che tale forma d’esecuzione muoveva i primi passi mentre erano ancora in corso i dibattiti parlamentari concernenti la nuova Parte generale del CP, non è stato oggettivamente possibile proporre al Parlamento di inserire una norma al riguardo nella nuova Parte generale, in quanto non erano state maturate le necessarie esperienze né si disponeva di una valutazione delle stesse. La situazione è nel frattempo mutata. Le esperienze accumulate dai primi sette Cantoni si sono rivelate positive. Benché il momento fosse propizio, si è tuttavia ritenuto poco giudizioso inserire una disposizione sull’EM nell’ambito della modifica del CP del 29 giugno 20059. Per tale ragione, le autorizzazioni sono state prorogate una seconda volta sino all’entrata in vigore della nuova Parte generale del CP10. Onde evitare che i progetti in corso vengano interrotti (poiché privi di una base legale) dall’entrata in vigore della nuova Parte generale del CP, occorre fare in modo che tali esperimenti possano proseguire anche oltre tale data. Tale obiettivo può essere raggiunto in due modi: rinnovando l’autorizzazione del Consiglio federale o introducendo un’apposita disposizione nella presente ordinanza. Abbiamo optato per la seconda soluzione, in quanto ciò consentirà ai Cantoni che hanno sinora rinunciato a introdurre l’EM in via sperimentale di pronunciarsi in modo più chiaro sul futuro da riservare a tale forma di esecuzione.
Oltre ad ammettere nuove forme d’esecuzione delle pene e misure contemplate dal Codice penale, l’articolo 387 nCP consente l’introduzione di nuove pene e misure (cfr. n. 2.2.4). Alla luce dei sistemi concepiti dai Cantoni che hanno introdotto l’EM in via sperimentale, per il momento tale esperimento può essere tuttavia proseguito unicamente quale nuova forma d’esecuzione.
8 Cfr. FF 2002 5289
9 FF 2005 4235
10 Cfr. FF 2005 5155