Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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4.3 Misure terapeutiche
Nell’ambito della consultazione informale, un segretario dei concordati ha proposto di disciplinare nell’ordinanza la questione delle spese derivanti da tali misure. Il DFGP ritiene nondimeno inopportuno prevedere una disposizione al riguardo. Il Concordato del 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure è infatti rimasto lettera morta. Tale situazione è stata deliberatamente provocata dal recesso della maggioranza dei Cantoni, i quali consideravano il concordato inutile e superato. Non spetta dunque al Consiglio federale reintrodurre una normativa in materia sul piano federale.
Taluni segretari dei concordati hanno deplorato l’assenza di norme sul concorso tra misure ambulatoriali e stazionarie. Il Consiglio federale non ha ritenuto fosse utile chinarsi su tale questione, in quanto tale concorso non è disciplinato neppure dalle ordinanze esecutive in vigore. Toccherà dunque alla procedura di consultazione dimostrare l’esistenza di una reale necessità di legiferare al riguardo.
4.4 Disposizioni esecutive del diritto penale minorile
Eccezion fatta per gli articoli 12 e 13, concernenti l’introduzione di nuove sanzioni o forme d’esecuzione in via sperimentale, il presente avamprogetto d’ordinanza si occupa esclusivamente del diritto penale degli adulti. Non riteniamo sia necessario prevedere una normativa analoga per le sanzioni del diritto penale minorile. Ne è la prova già il fatto che gli articoli 2 e 3 OCP 1, concernenti la procedura e le competenze in caso di esecuzione in comune di più pene, concernono unicamente le sanzioni del diritto penale degli adulti. Non vi è motivo di modificare tale stato di cose, sempre che in sede di consultazione i Cantoni non chiedano di legiferare al riguardo.