Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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disposizione che subordinasse il lavoro esterno di cui all’articolo 77a capoversi 1 e 2 nCP alla condizione che al detenuto siano stati concessi uno più congedi secondo l’articolo 84 capoverso 6 nCP e che egli ne abbia rispettato termini e condizioni.
La consultazione informale dei segretari dei concordati in materia di esecuzione delle pene ha nondimeno rivelato che tale questione avrebbe dovuto invece essere regolata nell’ambito del concordato.
4.2 Lavoro di pubblica utilità
Il primo avamprogetto sottoposto ai segretari dei concordati in materia di esecuzione delle pene conteneva una disposizione sul concorso di lavori di pubblica utilità. La disposizione aveva il tenore seguente11:
1 Se, nell’esecuzione, vi è concorso di pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità (pronunciate da sentenze distinte), tali pene sono eseguite in comune (e addizionate).
2 In caso di esecuzione in comune, il lavoro di pubblica utilità deve essere eseguito entro 2 anni; la liberazione condizionale non è ammessa neppure se la durata complessiva del lavoro eccede 720 ore.
La maggioranza dei segretari dei concordati ha messo in dubbio il principio stesso di tale disposizione e le modalità da essa previste. A loro giudizio, occorreva interrogarsi sulla legittimità dell’esecuzione «in comune», dato che non era prevista la liberazione condizionale dal lavoro di pubblica utilità né erano date altre ragioni che giustificassero un’esecuzione in comune. Inoltre, soltanto l’esecuzione successiva poteva essere presa in considerazione, affinché a ciascun lavoro di pubblica utilità potesse applicarsi un termine di due anni. Secondo uno dei segretari, sarebbe stato opportuno vagliare l’introduzione di un tetto massimo di ore per il lavoro di pubblica utilità, in quanto il termine entro il quale il lavoro va effettuato non è prorogabile. A suo giudizio, già l’esecuzione di 720 ore di lavoro di pubblica utilità in due anni era infatti da ritenersi utopica.
Il capoverso 2 precisava espressamente che la liberazione condizionale non era ammessa nell’ambito del lavoro di pubblica utilità o in caso di concorso tra lavori di pubblica utilità. L’avamprogetto della commissione peritale relativo alla revisione della Parte generale del CP prevedeva nondimeno la possibilità di condonare fino a un terzo del lavoro al condannato che avesse svolto in modo pienamente soddisfacente il lavoro di pubblica utilità; ispirata alla liberazione condizionale, questa prospettiva aveva lo scopo di motivare il condannato a svolgere bene il suo lavoro. Per le ragioni evocate dal messaggio del 21 settembre 199812, si è tuttavia rinunciato al condono parziale, in particolare a causa della sua irrevocabilità e della disparità di trattamento che ne sarebbe derivata nei confronti delle persone condannate a una pena pecuniaria, le quali non possono beneficiare di un condono quand’anche si comportino correttamente.
11 Libera traduzione (non esiste una versione italiana di tale avamprogetto).
12 Cfr. messaggio del 21 settembre 1998 (FF 1999 1669), n. 213.122