Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
È dunque opportuno mantenere la distinzione esistente tra l’esecuzione di pene di breve durata sotto forma di sorveglianza elettronica e la sorveglianza elettronica che interviene quando una pena più lunga volge al termine. A differenza del lavoro di utilità pubblica, che può sostituirsi unicamente alle pene di breve durata, l’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica può infatti rimpiazzare una parte delle pene di durata più lunga.
Capoverso 1
Tale capoverso si propone di offrire ai Cantoni pressappoco le stesse possibilità di cui possono attualmente disporre in virtù delle autorizzazioni individuali loro rilasciate.
Capoverso 2
L’autorizzazione è stata di norma concessa per le pene detentive «di lunga durata» che volgono al termine, senza fornire altre precisazioni al riguardo. Tale forma d’esecuzione è stata inoltre autorizzata per una durata compresa tra uno e dodici mesi e alla fine della semilibertà.
Poiché i Cantoni che hanno introdotto la sorveglianza elettronica in via sperimentale fanno ricorso sempre più spesso a questa possibilità, è opportuno continuare a offrirla. La prassi di taluni Cantoni prevede di eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica un trentesimo della pena, il che significa che essa viene utilizzata per le pene di durata pari a trenta mesi almeno. Riteniamo tuttavia più giudizioso non stabilire limiti al riguardo nella presente ordinanza, così da lasciare un margine di manovra maggiore ai Cantoni.
Capoverso 3
Il capoverso 3 coincide con l’attuale articolo 4 OCP 3.
3.5.2 Articolo 13 (Valutazione delle esperienze)
L'articolo 13 coincide con l'attuale articolo 5 OCP 3. È infatti stato completato in vista di potere introdurre in futuro anche nuove sanzioni a titolo sperimentale (Art. 387 cpv. 4 let. a; v. cifra 2.2.4).
4. Questioni in sospeso
Il presente capitolo è consacrato a una serie di questioni che il DFGP ha preferito non disciplinare nell’ordinanza. Il DFGP ha tuttavia ritenuto opportuno che i Cantoni potessero esprimersi in merito a tali questioni, pronunciandosi riguardo all’utilità o alla necessità di una normativa in materia, quale che ne sia la forma.
4.1 Lavoro esterno
Con una lettera indirizzata al DFGP, l’associazione professionale dei direttori degli stabilimenti di detenzione chiusi svizzeri (cfr. n. 3.2) aveva chiesto di precisare l’articolo 77a nCP in modo tale da renderlo inapplicabile ai turisti del crimine; tale risultato poteva essere ottenuto, a suo dire, inserendo nell’ordinanza una