Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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Un’altra disposizione si proponeva di disciplinare il concorso di pene detentive con lavori di pubblica utilità. Essa aveva il tenore seguente13:
Se, nell’esecuzione, una o più pene detentive sono in concorso con (una o più) pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità, l’esecuzione delle pene detentive precede quella del lavoro di pubblica utilità.
Tale articolo è stato fortemente criticato dai segretari del concordato, secondo i quali l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità dopo l’espiazione di una pena detentiva (secondo il sistema progressivo) avrebbe avuto un impatto negativo sul reinserimento sociale dell’interessato. I segretari hanno inoltre sottolineato le difficoltà insite nel reinserimento (ricerca di un’occupazione, estinzione dei debiti, ecc.).
Un segretario ha proposto di integrare la sanzione più breve nella sanzione più lunga e di commutare la prima in una sanzione dello stesso genere. Tale soluzione non dispone tuttavia della necessaria base legale, in quanto il nCP consente la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva unicamente alle condizioni di cui all’articolo 39 nCP e non contempla la commutazione di una pena detentiva in un lavoro di pubblica utilità.
L’avamprogetto sottoposto ai segretari dei concordati conteneva infine un articolo concernente il concorso di pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate in Cantoni distinti. La disposizione in questione aveva il tenore seguente14:
1 Se, nell’esecuzione, vi è concorso di pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate in Cantoni distinti, l’esecuzione in comune di tali pene secondo l’articolo 8 è assunta e ordinata dal Cantone di domicilio del condannato. Se il condannato non è domiciliato in alcuno dei Cantoni interessati, l’esecuzione in comune delle pene è assunta dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la pena più lunga, sempre che l’esecuzione non sia assunta dal Cantone di domicilio (mediante assistenza giudiziaria).
2 Il Cantone che assume l’esecuzione in comune è competente a decidere in merito all’esecuzione delle pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate in ognuno dei Cantoni interessati.
3 Ciascun Cantone si fa carico delle spese d’esecuzione delle pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate dai suoi giudici.
Se si rinuncia agli articoli relativi al concorso tra lavori di pubblica utilità e a quello di pene detentive con i lavori di pubblica utilità, è il caso di rinunciare anche a questo articolo, il quale si basava sulla disposizione concernente il concorso di lavori di pubblica utilità.
13 Libera traduzione (non esiste una versione italiana di tale avamprogetto).
14 Libera traduzione (non esiste una versione italiana di tale avamprogetto).