Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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lettere i - m limitandosi a disciplinare le visite e la corrispondenza (art. 5 OCP1). Dato che l'articolo 84 nCP regola tale questione, l'articolo 5 OCP1 può essere abrogato.
2.1.5 Articolo 397bis capoverso 2 CP
L’articolo 397biscapoverso 2 CP sarà abrogato poiché la regola enunciata dall’articolo 46 numero 1 CP sarà rimpiazzata dall’articolo 75 capoverso 5 nCP, il quale impone di tenere conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti di ambo i sessi.
2.2 Competenze confermate o nuove
2.2.1 Articolo 387 capoverso 1 lettere a e b nCP
L’articolo 387 capoverso 1 lettere a e b nCP ricalca il tenore delle norme di delega previste dal vigente articolo 397biscapoverso 1 lettere a e b. È peraltro basandosi su tali norme che il Consiglio federale ha emanato gli articoli 2 e 3 OCP 1, relativi all’esecuzione simultanea di pene privative della libertà e di misure. Il legislatore ha inteso fare sì che tale questione permanesse di competenza del Consiglio federale, onde evitare che fossero pronunciate decisioni contraddittorie o pregiudizievoli in materia di esecuzione. Gli articoli 4 - 9 del presente avamprogetto disciplinano dunque la questione summenzionata (cfr. n. 3.3).
2.2.2 Articolo 387 capoverso 1 lettere c e d nCP
L’attribuzione di competenze prevista dall’articolo 387 capoverso 1 lettera c nCP – corrispondente all’attuale articolo 397biscapoverso 1 lettera g CP – e dal capoverso 1 lettera d dello stesso articolo, si propone di garantire la certezza del diritto disciplinando in modo uniforme le deroghe alle norme applicabili all’esecuzione delle pene e delle misure.
A tali norme può essere derogato qualora lo richieda lo stato di salute del detenuto (art. 80 cpv. 1 lett. a nCP), in caso di gravidanza, parto e puerperio e per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti (art. 80 cpv. 1 lett. b e c nCP). Nel messaggio concernente la revisione della Parte generale del CP4, il Consiglio federale aveva ritenuto necessario che le deroghe fossero disciplinate in modo uniforme a livello federale, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle pene e delle misure disposte nei confronti di persone sieropositive o tossicomani. Attualmente l’adozione di tali regole a livello federale sembra essere superflua, in quanto i Cantoni hanno disciplinato tali questioni nell’ambito dei concordati sull’esecuzione.
2.2.3 Articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP
L’articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP abilita il Consiglio federale a emanare disposizioni completive concernenti la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83 nCP. Per il momento, tale competenza si concretizza unicamente nell’articolo 3 del presente avamprogetto (cfr. n. 3.2.1).
4 Cfr. op. cit., in particolare n. 239.1