Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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2.2.4 Articolo 387 capoverso 4 lettera a nCP
L’articolo 387 capoverso 4 lettera a nCP ricalca sostanzialmente il vigente articolo 397biscapoverso 4 CP, in virtù del quale il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a sperimentare forme d’esecuzione delle pene e delle misure non previste dal Codice penale. Secondo il nuovo diritto, è inoltre possibile autorizzare l’introduzione di nuove sanzioni in via sperimentale.
Alla luce delle norme previste dal nuovo CP in materia di pronunzia ed esecuzione delle pene e delle misure, possono essere abrogati gli articoli 1 - 3a OCP3, concernenti forme d’esecuzione introdotte a titolo sperimentale (semiprigionia prolungata, esecuzione della semiprigionia ed esecuzione a giornate in stabilimenti privati, esecuzione della pena in uno stabilimento per l’esecuzione di misure, esecuzione di misure per tossicomani in case di educazione al lavoro, alloggio e lavoro in esternato, lavoro di utilità pubblica).
Come precisa il numero 3.5.1, è nondimeno opportuno introdurre una disposizione relativa all’esecuzione delle pene sotto forma di sorveglianza elettronica.
2.2.5 Articolo 387 capoverso 4 lettera b nCP
Secondo l’articolo 387 capoverso 4 lettera b nCP, il Consiglio federale può disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata, in via sperimentale, a stabilimenti gestiti da privati. Non sembra per ora necessario avvalersi di tale competenza a ridosso dell’entrata in vigore della revisione del Codice penale.
3. 3. Commento alla nuova ordinanza
3.1 Divieto di condurre (art. 1)
La possibilità per il giudice di disporre un divieto di condurre conformemente all’articolo 67b nCP è stata introdotta dal Parlamento. Il legislatore non ha tuttavia inteso dotarsi di uno strumento che replicasse la revoca amministrativa della licenza disposta a seguito di un’infrazione alla legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale.
Dato che il nCP non regola tali aspetti, è parso opportuno che l’ordinanza stabilisse il momento a partire dal quale il divieto di condurre disposto dal giudice diviene efficace, le modalità di consegna della licenza e l’obbligo di comunicare il divieto all’autorità competente, affinché lo iscriva nel registro delle autorizzazioni a condurre.
Occorre tenere conto del fatto che il divieto di condurre viene iscritto anche nel casellario giudiziale. L’iscrizione ha luogo al più tardi due settimane dopo il
5 RS 741.01