Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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Una prima versione di tale disposizione, sottoposta ai segretari dei concordati in materia di esecuzione delle pene, prevedeva che fosse il regolamento del penitenziario a stabilire se e in che misura, durante la privazione della libertà, potessero essere fatti dei prelevamenti sulla retribuzione a favore del detenuto o della sua famiglia. I segretari ritennero che tali regole andassero stabilite nell’ambito del concordato o dai Cantoni, i quali dovevano essere liberi di decidere in quale atto normativo inserire tali disposizioni.
3.2.2 Articolo 3 (Congedo)
I direttori degli stabilimenti hanno segnalato che, per l’autorità preposta all’esecuzione e i penitenziari, sarebbe alquanto arduo provare che il detenuto in questione avrebbe intenzione di darsi alla fuga (tale sarebbe il caso in particolare dei richiedenti l’asilo). Per tale ragione, i direttori degli stabilimenti hanno chiesto di precisare l’articolo 84 capoverso 6 nCP, puntualizzando che il congedo può essere concesso unicamente se le relazioni con il mondo esterno favoriscono il reinserimento sociale del detenuto. Secondo i direttori, i detenuti di nazionalità straniera che devono lasciare la Svizzera dopo aver espiato la pena non dovrebbero in linea di principio soddisfare la predetta condizione.
3.3 Pene detentive e misure eseguibili simultaneamente
3.3.1 Articolo 4 (Pene detentive eseguibili simultaneamente)
È opportuno eseguire in comune due o più condanne a una pena detentiva ad esempio quando il medesimo tribunale irroga pene detentive nell’ambito di più sentenze o due tribunali del medesimo Cantone o di Cantoni diversi infliggono entrambi una pena detentiva. Se l’esecuzione in comune non ha luogo, l'articolo 75 capoverso 6 nCP consente a determinate condizioni di rinunciare all’esecuzione di una pena detentiva.
È pertanto possibile prevedere una regola analoga a quella prevista dall’articolo 2 capoversi 1 - 4 OCP 1, regola che può essere espressa in modo più semplice poiché il nCP non prevede più differenti categorie di pene privative della libertà.
3.3.2 Articolo 5 (Liberazione condizionale in caso di pene detentive eseguibili simultaneamente)
Questo articolo ricalca in parte l’articolo 2 capoverso 5 OCP 1. Il capoverso 1 coincide con il primo periodo della suddetta disposizione.
Nel caso in cui l’esecuzione simultanea di più pene concernesse anche una pena detentiva a vita, un nuovo capoverso 2 propone nondimeno una soluzione che tiene conto dell’articolo 86 nCP, il quale determina il momento a partire dal quale può essere presa in considerazione la liberazione condizionale: i 15 o 10 anni dopo i