Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
passaggio in giudicato della sentenza (art. 18 dell’ordinanza del 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato). Anche il termine di eliminazione decorre dal giorno in cui la sentenza diviene esecutiva6.
Variante 1:
Questa variante si ispira alle norme sul casellario giudiziale e subordina l’efficacia del divieto di condurre al passaggio in giudicato della sentenza (cpv. 2). Al condannato viene quindi intimato di consegnare la licenza di condurre il giorno dopo il passaggio in giudicato della sentenza (cpv. 3).
In base a tale disposizione, è nondimeno possibile che la licenza venga depositata prima che il divieto di condurre sia stato iscritto nel registro delle autorizzazioni a condurre, con la conseguenza che, in taluni casi, per alcuni giorni non sarà possibile verificare con assoluta certezza se la licenza è stata revocata.
Variante 2:
Per ovviare all’inconveniente connesso con la variante 1, la presente variante stabilisce che il divieto di condurre è dapprima iscritto nel registro delle autorizzazioni a condurre (cpv. 2) e diviene efficace soltanto a iscrizione avvenuta (cpv. 4).
Dato che al condannato viene intimato di consegnare la licenza soltanto a iscrizione avvenuta (cpv. 3), egli avrebbe nondimeno la possibilità di circolare per qualche giorno benché il divieto di condurre abbia già effetto.
Vi sarebbero inoltre divergenze con l’iscrizione nel casellario giudiziale, la quale si basa sul passaggio in giudicato della sentenza.
3.2 Esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà
Nel settembre 2004 l’associazione professionale dei direttori degli stabilimenti di detenzione chiusi svizzeri aveva segnalato l’esistenza di varie lacune nelle disposizioni relative all’esecuzione penale previste dalla nuova Parte generale del CP, sottoponendo al capo del DFGP relative proposte di modifica. La modifica apportata alla nuova Parte generale dovrebbe accogliere la richiesta dell’associazione in questione di introdurre la multa quale sanzione disciplinare nell’ambito dell’esecuzione penale7, mentre gli articoli 2 e 3 della presente ordinanza tengono conto delle altre sue proposte.
3.2.1 Articolo 2 (Retribuzione)
L’articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP abilita espressamente il Consiglio federale a emanare disposizioni completive sulla retribuzione del lavoro del detenuto giusta l’articolo 83. Per venire incontro alle richieste dei direttori degli stabilimenti, il presente articolo stabilisce che l’ammontare della retribuzione è determinato dai Cantoni. È inoltre prevista una disposizione analoga all’articolo 377 capoverso 2 CP.
6 Cfr. art. 369 cpv. 6 D nCP secondo il messaggio del 29 giugno 2005 (FF 2005 4197)
7 Cfr. i n. 1.1.2 e 2.3.3 del messaggio del 29 giugno 2005 (FF 2005 4197)