Rapporto_1
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 14 pagine
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che abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d’età determinante per l’inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi, di una multa o di una privazione della libertà.
2.1.2 Articolo 397bis capoverso 1 lettere e ed f CP
All’articolo 4 OCP 1 il Consiglio federale si è avvalso della competenza attribuitagli dall’articolo 397biscapoverso 1 lettere e ed f CP, che lo abilita a emanare disposizioni circa l’esecuzione dell’arresto e della carcerazione in giorni separati o sotto forma di semiprigionia. Tali disposizioni vengono in sostanza rimpiazzate dalla nuova Parte generale del CP e dal nuovo diritto penale dei minori.
La nuova Parte generale del Codice penale non prevede più l’arresto. L’esecuzione per giorni e sotto forma di semiprigionia delle pene detentive di breve durata è disciplinata dal Codice penale stesso, agli articoli 77b e 79 nCP. La carcerazione (da un giorno a un anno) prevista dall’articolo 95 CP corrisponde alla privazione della libertà ai sensi del DPMin. L’articolo 27 DPMin prevede che la privazione della libertà fino a un mese possa essere eseguita per giorni e quella fino a un anno sotto forma di semiprigionia.
Non ha più ragione d’essere neppure la competenza di regolamentare l’esecuzione della carcerazione in campi speciali e istituti analoghi, di cui all’articolo 397bis capoverso 1 lettera e CP. L’ampliamento del campo d’applicazione della prestazione personale previsto dall’articolo 23 DPMin, nonché le disposizioni particolari relative all’esecuzione della privazione della libertà (in particolare l’art. 27 cpv. 2 – 4 DPMin) sono infatti sufficienti a esprimere l’idea alla base del combinato disposto degli articoli 397biscapoverso 1 lettera e nonché 95 capoverso 3 CP, vale a dire che la privazione della libertà prevista dal diritto penale minorile va eseguita in un istituto specializzato nell’accoglienza di minori.
2.1.3 Articolo 397bis capoverso 1 lettera h CP
Il nuovo Codice penale non opera più una distinzione tra la cancellazione e l’eliminazione delle iscrizioni del casellario giudiziale. La competenza di cui all’articolo 397biscapoverso 1 lettera h CP (eliminazione delle iscrizioni) può pertanto essere soppressa. In futuro le iscrizioni del casellario giudiziale saranno eliminate d’ufficio conformemente all’articolo 369 nCP. Basandosi sull’articolo 360biscapoverso 5 CP (divenuto l’articolo 367 nCP), il Consiglio federale aveva emanato disposizioni completive concernenti il casellario nell’ambito dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato. Anche tale ordinanza è peraltro oggetto di revisione.
2.1.4 Articolo 397bis capoverso 1 lettere i - m CP
Le lettere i - m, relative alla competenza di disciplinare vari diritti e doveri dei detenuti, divengono superflue in quanto i principi inerenti all’esecuzione delle pene e delle misure sono enunciati dagli articoli 74 - 92 nCP. Il lavoro, la formazione e il perfezionamento del detenuto sono retti dagli articoli 81 e 82 nCP, mentre la retribuzione è disciplinata dall’articolo 83 nCP. In virtù dell’articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP, il Consiglio federale è nondimeno autorizzato a emanare disposizioni completive sulla retribuzione del lavoro del detenuto (cfr. n. 3.2.1). Va rilevato che il Consiglio federale ha fatto uso delle competenze riconosciutegli dall’articolo 397bis