Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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2 In dettaglio

Sintesi delle modifiche fondamentali

La presente revisione si prefigge di dotare la LOTC di un'ulteriore linea direttrice. Finora si trattava di una legge comprendente disposizioni relative alla preparazione, all'adozione e alla modifica di prescrizioni tecniche, allo scopo di evitare la formazione di inutili ostacoli al commercio e di rimuovere quelli esistenti. Ora viene completata con un nuovo capitolo (capitolo 3a), concernente l'accesso dei prodotti al mercato.

Ad esempio, nel nuovo articolo 16a viene stabilito il principio secondo cui in Svizzera è possibile l'offerta, l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti che soddisfano le prescrizioni tecniche svizzere, o il cui accesso al mercato è disciplinato da accordi internazionali. Con l'articolo 16b – in cui è sancito il principio "Cassis de Dijon" – ai prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere viene ora concessa una possibilità alternativa di accedere al mercato del nostro Paese.

La presente revisione della LOTC mira a consentire, in linea di principio, ai prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nel SEE di circolare liberamente anche in Svizzera, senza ulteriori controlli: sia grazie all'armonizzazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti con la legislazione comunitaria, sia in virtù di accordi bilaterali o delle nuove disposizioni relative all'applicazione in Svizzera del principio "Cassis de Dijon" contemplate dalla LOTC.

È previsto che anche i prodotti che soddisfano le prescrizioni di Stati non facenti parte del SEE possano essere immessi sul mercato svizzero. Così come già avviene nei confronti della CE, anche rispetto a Stati terzi l'esistenza di un accordo relativo al riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità in almeno un settore costituisce il presupposto di base per l'applicazione del principio "Cassis de Dijon".

Il principio "Cassis de Dijon" non si applica ai prodotti soggetti ad omologazione, come pure ai prodotti per i quali vige un divieto d'importazione o che richiedono un'autorizzazione preliminare d'importazione.

Nel quadro di questa revisione è inoltre necessario stabilire le deroghe generali al futuro principio "Cassis de Dijon". L'elenco 1 del documento intitolato "esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE" comprende le deroghe generali al principio "Cassis de Dijon" richieste dai competenti uffici federali. Il Consiglio federale deciderà in merito alle deroghe richieste quando potrà disporre dei risultati della procedura di consultazione e le modifiche di legge eventualmente necessarie – salve le poche eccezioni espressamente indicate nella documentazione – verranno presentate con il messaggio concernente la revisione della LOTC. Il Consiglio federale intende autorizzare le deroghe attenendosi a criteri ancora più restrittivi, vale a dire soltanto quando siano indispensabili alla tutela di interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 LOTC.

È necessario distinguere tra queste deroghe generali al principio "Cassis de Dijon" e le deroghe relative a singoli casi, che – analogamente alla prassi seguita nell'UE – possono essere disposte dalle autorità competenti nel quadro della sorveglianza del mercato. In relazione a tale attività degli organi di sorveglianza del mercato nei settori in cui di norma il principio "Cassis de Dijon" trova applicazione, occorre creare le basi legali necessarie ad un suo svolgimento uniforme in tutta la Svizzera (articolo 20a).

I prodotti che, per le ragioni suddette, non avranno accesso al mercato svizzero in virtù del principio "Cassis de Dijon", sarano registrati in elenchi specifici.