Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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Allo scopo di evitare una penalizzazione dei fabbricanti svizzeri, anche questi ultimi devono poter realizzare e immettere in commercio i loro prodotti in Svizzera conformemente alle prescrizioni CE o, nei settori non ancora armonizzati a livello comunitario, secondo le prescrizioni nazionali adottate da singoli Stati della CE o del SEE, purché detti prodotti siano legalmente in circolazione anche negli Stati di cui soddisfano le prescrizioni (articolo 16c).
Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della revisione della LOTC, il Consiglio federale presenterà un rapporto alle Camere federali concernente le esperienze maturate con le disposizioni rivedute (articolo 31b). Nel caso in cui un partner commerciale non garantisca ai prodotti svizzeri l'accesso al mercato oppure quest'ultimo risulti ostacolato, il Consiglio federale deve poter sospendere l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" per tutti o per alcuni prodotti importati in Svizzera da detto partner commerciale. Nella sua decisione esso prende in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di politica economica esterna (articolo 16b capoverso 3).
Oltre al nuovo capitolo 3a concernente l'accesso al mercato, gli attuali principi in materia di elaborazione, adozione e modificazione di prescrizioni tecniche sono integrati da disposizioni relative all'informazione sui prodotti (articolo 4a), alla procedura di omologazione per l'immissione in commercio di prodotti (incluse disposizioni inerenti ad una procedura di omologazione semplificata per prodotti già omologati all'estero conformemente a prescrizioni equivalenti; articolo 5), come pure alla messa in servizio, all'installazione e all'impiego di prodotti (articolo 5a). Si tratta di aspetti che, in passato, sono stati la causa più frequente di ostacoli tecnici al commercio.
Accanto ad alcuni piccoli adeguamenti, anche gli articoli 10 (accreditamento) e 11 (normazione) sono stati aggiornati, alla luce degli sviluppi avvenuti a livello europeo in tali ambiti dall'entrata in vigore della LOTC.
2.1 Preambolo
La LOTC è stata emanata quando ancora vigeva la Costituzione federale del 1874: è pertanto necessario adeguarne il preambolo alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Gli articoli 54 (affari esteri) e 101 (politica economica esterna) della nuova Costituzione corrispondono, nella versione del 1874, a competenze della Confederazione previste implicitamente in relazione agli affari esteri; l'articolo 95 (attività economica privata) della versione attuale della Costituzione equivale all'articolo 31bis capoversi 1 e 2 della versione del 1874; da ultimo, l'articolo 123 (diritto penale) corrisponde all'articolo 64bis della Costituzione federale del 1874. L'articolo 94 Cost., concernente i principi dell’ordinamento economico, ora viene inserito nel preambolo.
2.2 Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni
2.2.1 Articolo 1: Scopo e oggetto
Finora, scopo della LOTC era impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio nei settori di competenza della Confederazione, ridurli o rimuoverli (articolo 1 capoverso 1). Si trattava perciò di una legge comprendente soprattutto disposizioni relative all'elaborazione, all'adozione e alla modificazione di prescrizioni tecniche; alle competenze ed ai compiti del Consiglio federale; ai diritti e ai doveri generali delle persone interessate e alle disposizioni penali d'applicazione generale (articolo 1 capoverso 2).