Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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La presente revisione si prefigge di dotare la LOTC di un'ulteriore linea direttrice. Infatti, un nuovo capitolo 3a regolamenta l'accesso al mercato dei prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio conformemente a prescrizioni tecniche svizzere o estere. Occorre pertanto integrare l'elenco di cui al capoverso 2 con una nuova lettera c "principi per l'accesso dei prodotti al mercato". L'attuale lettera c "diritti e doveri generali delle persone interessate e disposizioni penali d'applicazione generale" diventa di conseguenza una nuova lettera d.
2.2.2 Articolo 2: Campo d'applicazione
L'articolo 2 definisce il rapporto della LOTC – in quanto normativa quadro orizzontale – con la legislazione settoriale della Confederazione vigente in materia di prodotti. Per legislazione settoriale si intende l'insieme di leggi federali, decreti federali ed ordinanze comprendenti prescrizioni relative a determinati prodotti, categorie di prodotti o tematiche inerenti ai prodotti, in particolare per quanto attiene all'immissione in commercio.
La regolamentazione vigente enuncia al capoverso 1 il principio secondo cui la LOTC si applica a tutti i settori nei quali la Confederazione emana prescrizioni tecniche. Inoltre, l'attuale articolo 2 capoverso 2 prevede che le disposizioni emanate a livello di legge (leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale) – che vanno oltre la LOTC o che vi derogano – oppure i trattati internazionali siano prevalenti rispetto alla LOTC . Viceversa, quest'ultima è prevalente nei confronti delle ordinanze settoriali, a condizione che le deroghe in esse contenute non siano già espressamente previste nelle rispettive leggi settoriali.
Con la revisione totale della Costituzione federale, l'atto in forma di decreto federale d'obbligatorietà generale, basato sulla Costituzione federale del 1874, è stato abrogato. Di conseguenza, è necessario adeguare l'articolo 2 capoverso 2, stralciando il riferimento ai decreti federali d'obbligatorietà generale.
Nel contempo, l'articolo 2 capoverso 2 viene completato con la disposizione relativa all'indicazione esplicita delle deroghe al principio "Cassis de Dijon" (vale a dire le deroghe all'articolo 16b capoverso 1) nelle corrispondenti leggi federali. Si possono ipotizzare formulazioni di questo tipo: "La seguente disposizione costituisce una deroga ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2 LOTC; di conseguenza, l'articolo 16b capoverso 1 LOTC non è applicabile". Se una disposizione non viene esplicitamente indicata in una legge settoriale come deroga ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2, il principio "Cassis de Dijon" (articolo 16b capoverso 1) è applicabile. La medesima disposizione vale per le deroghe alle misure volte ad impedire la discriminazione nazionale (vale a dire deroghe all'articolo 16c capoverso 1)18.
In merito a due disposizioni – l'articolo 3 (definizioni) e l'articolo 19 (sorveglianza del mercato) – il capoverso 3 prevede inoltre, derogando al capoverso 2, che le prescrizioni settoriali siano prevalenti in generale. In altri termini, in questi casi la prevalenza spetta alla normativa specifica anche se la deroga risulta soltanto a livello di ordinanza.
2.2.3 Articolo 3: Definizioni
L'articolo 3 comprende una serie di definizioni che rimangono immutate.
Soltanto le lettere d e p sono integrate (lettera d) rispettivamente modificate (lettera p). Inoltre, alla lettera q viene aggiunta una nuova definizione: l'informazione sui prodotti.
18 Per maggiori dettagli, si vedano i punti 2.5.2.2 e 2.5.3.