Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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La lettera d definisce l'immissione in commercio, vale a dire il trasferimento o la consegna a titolo oneroso di un prodotto. Considerato che il diritto nazionale si applica unicamente a fatti e persone in Svizzera, al momento dell'immissione in commercio il domicilio, la sede, la dimora o il luogo di soggiorno di cedente e destinatario del prodotto devono essere nel nostro Paese, e la cessione del prodotto deve avvenire sul territorio svizzero. Se un prodotto viene importato, la prima cessione dall'importatore al destinatario costituisce un'immissione in commercio. Affinché in futuro anche le importazioni dirette a scopo professionale siano comprese dalla normativa, la definizione in esame viene completata in modo che la messa in servizio a scopo professionale sia equiparata all'immissione in commercio se non è stata preceduta da quest'ultima.

Riguardo all'attività statale di organi di controllo di cui all'articolo 3 lettera p – intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio soddisfino le prescrizioni tecniche – viene introdotta una piccola modifica. Infatti, tale attività non viene più designata "controllo a posteriori", bensì – analogamente a quanto avviene già da lungo tempo nella CE e nel SEE – "sorveglianza del mercato". Nell'attuale versione della LOTC, l'espressione "sorveglianza del mercato" compare già nel titolo della sezione 2 del capitolo 4. Considerato che da quando la LOTC è entrata in vigore, l'espressione in uso a livello internazionale "sorveglianza del mercato" viene utilizzata correntemente anche in Svizzera, tale adeguamento terminologico s'impone; tanto più che il termine adottato finora – controlli a posteriori – era fonte di malintesi nei rapporti di collaborazione con i partner esteri. Approfittando di tale modifica, la versione tedesca del testo viene adeguata a quella francese e italiana, aggiungendo a "in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Produkte" l'espressione "angebotene Produkte".

Inoltre, viene aggiunta una nuova definizione all'elenco: alla lettera q viene introdotta l'"informazione sui prodotti": Si tratta di indicazioni e di marchi vincolanti, prescritti da regole contemplate dall'ordinamento giuridico statale. Indicazioni e marchi facoltativi (label) non rientrano in questa definizione.

Le indicazioni e i marchi vincolanti, parte dell'informazione sui prodotti, sono definiti mediante un elenco non esaustivo. A tale riguardo, sono segnatamente menzionati l'etichettatura, le diciture apposte sull'imballaggio, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di sicurezza.

Come già illustrato nelle spiegazioni relative all'articolo 2, le definizioni di cui all'articolo 3 non godono di alcuna prevalenza giuridica nei confronti delle definizioni derogatorie delle prescrizioni federali relative ai singoli settori. Nell'ambito delle prescrizioni sui prodotti, caratterizzate da un elevato contenuto tecnico, le definizioni svolgono un ruolo importante: tuttavia, nella normativa settoriale non è raro che esse vengano stabilite in dettaglio soltanto a livello di ordinanza. Se, a tale riguardo, la prevalenza spettasse alle definizioni della LOTC, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema di regolamentazione settoriale interessato.

2.3 Capitolo 2: Adozione di prescrizioni tecniche

L'intento principale della LOTC, enunciato all'articolo 1, consiste nell'impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio. A tale proposito, un ruolo importante viene svolto dai principi concernenti l'adozione di prescrizioni sui prodotti ai sensi del capitolo 2. Gli attuali articoli 4 (elaborazione di prescrizioni tecniche in generale) e 5 (elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure) sono completati da due nuovi articoli, in cui viene regolamentata l'elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti (art. 4a, nuovo) come pure l'elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego (art. 5a, nuovo). Rimane immutato soltanto l'articolo 6, concernente l'informazione e la consultazione a livello internazionale.