Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

2.3.1 Articolo 4: Elaborazione di prescrizioni tecniche in generale

Oggetto dell'articolo 4 è l'adozione di prescrizioni tecniche in generale: esso è perciò indirizzato ai poteri a cui spetta l'emanazione di leggi ed ordinanze. Secondo il principio enunciato all'articolo 4 capoverso 1 LOTC, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, conformemente al capoverso 2 esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. A causa del forte grado di interrelazione che caratterizza il settore economico, le prescrizioni della CE e del SEE svolgono un ruolo di primo piano. Tuttavia, in determinati casi ciò può valere anche per le regolamentazioni vigenti in altri Stati, come ad es. gli Stati Uniti o il Giappone.

Secondo il capoverso 3, deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti (cpv. 3 lett. a). Inoltre, nel caso di regolamentazioni speciali nazionali è necessario evitare qualsiasi discriminazione arbitraria nei confronti di prodotti esteri, e le misure a tutela dell'interesse pubblico non possono costituire una restrizione dissimulata degli scambi (cpv. 3 lett. b). La presente revisione consente di stabilire esplicitamente nella LOTC il principio di proporzionalità, sul quale – già nella normativa vigente – sono basate le attività dello Stato. Ciò avviene alla nuova lettera b del capoverso 3. Però, trattandosi di un principio fondamentale già vigente – esso compare all'articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale – l'aggiunta in questione non comporta alcun cambiamento di fatto. Si tratta soltanto di un adeguamento alla riveduta legge sul mercato interno. Il capoverso 4 comprende un elenco esaustivo degli interessi pubblici; questi ultimi non sono oggetto della presente revisione.

2.3.2 Articolo 4a (nuovo): Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti

Oggetto dell'articolo 4a è l'elaborazione di prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'informazione sui prodotti: esso è indirizzato ai poteri a cui spetta l'adozione di leggi ed ordinanze, come pure ai servizi incaricati della preparazione, dell'adozione, dell'interpretazione o della modifica di prescrizioni tecniche.

Parte delle attuali prescrizioni concernenti l'informazione sui prodotti sono estese e dettagliate. Benché secondo l'articolo 4 capoverso 2 anche le prescrizioni in materia di informazione sui prodotti – prescrizioni tecniche ai sensi dell'articolo 3 lettera b – devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera, sussistono numerose divergenze alla normativa CE che non ottemperano all'articolo 4 capoversi 3 e 4. Nella pratica, ciò ha portato alla formazione di numerosi ostacoli tecnici al commercio. Come confermato da un sondaggio effettuato dalla Commissione della concorrenza, attualmente la maggior parte degli ostacoli tecnici al commercio è riconducibile alle prescrizioni in materia di marchi. A ciò ha contribuito anche il fatto che tali prescrizioni sono state interpretate ed applicate estensivamente da numerosi organi d'esecuzione e autorità giudiziarie19. L'articolo 4a mira a stabilire dei principi per l'adozione di prescrizioni tecniche, al fine di garantire che le prescrizioni in materia di informazione sui prodotti non determinino inutili ostacoli tecnici al commercio.

Al capoverso 1 viene stabilito il principio secondo cui l'informazione sui prodotti deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera. Ciò corrisponde all'attuale normativa in materia di derrate alimentari20. Il capoverso 1 ha lo scopo di facilitare il commercio nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera. Ad esempio, secondo detto capoverso è possibile

19 Questa problematica verrà esaminata più approfonditamente nelle spiegazioni relative all'articolo 5 capoverso 1 lettera d (punto 2.3.3) e all'articolo 20a capoverso 2 (punto 2.7.3).

20 Secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02, articoli 26 e 27) le indicazioni devono "essere redatte in almeno una lingua ufficiale".