Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
importare prodotti dall'Italia in Ticino, senza che l'informazione sui prodotti debba essere tradotta nelle altre lingue ufficiali.
La legge non stabilisce quale lingua debba essere utilizzata in una determinata regione. Una simile prescrizione determinerebbe un onere amministrativo enorme e, nella pratica, sarebbe pressoché inapplicabile. Si parte dal presupposto che, in generale, l'informazione sui prodotti sia redatta nella lingua della regione in cui avviene la vendita dei prodotti in questione. In definitiva, la decisione relativa alla(e) lingua(e) in cui tradurre le informazioni va presa in base alla domanda e alla vendita.
Il capoverso 2 disciplina le deroghe al capoverso 1. Nei casi contemplati alla lettera a, le prescrizioni tecniche possono prevedere disposizioni più esigenti rispetto al requisito di almeno una lingua ufficiale: ad esempio, esse possono richiedere che le avvertenze e gli avvisi di sicurezza siano redatti in più di una lingua ufficiale svizzera. Nei casi di cui alle lettere b-d, è possibile rinunciare al requisito di almeno una lingua ufficiale: la lettera b prevede che l'informazione sui prodotti possa essere redatta in un'altra lingua se le prescrizioni tecniche lo prevedono. Dette prescrizioni tecniche possono essere contenute in leggi od ordinanze, come pure in direttive interpretative. La lettera c consente l'impiego di espressioni in lingua straniera (ad esempio l'espressione "made in") e di simboli, a condizione che l'informazione destinata ai consumatori rimanga di facile comprensione21. Inoltre, secondo la lettera d, considerate le difficoltà che spesso si incontrano nella traduzione delle indicazioni di provenienza protetta, queste ultime possono comparire nella lingua del Paese di provenienza. Le indicazioni di provenienza comprendono le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)22, come pure le indicazioni protette del settore vinicolo.
Secondo il capoverso 3, le prescrizioni tecniche possono richiedere che prima dell'immissione in commercio l'informazione sui prodotti venga completata con l'indicazione del fabbricante (svizzero o estero, nel caso di prodotti importati). Nelle relative prescrizioni tecniche viene stabilita la modalità di apposizione dell'indicazione. L'indicazione supplementare di una persona responsabile in Svizzera (ad es.: l'importatore svizzero) può essere richiesta unicamente nel caso di prodotti soggetti ad autorizzazione oppure di prodotti chimici soggetti a registrazione o notifica (articolo 4a capoverso 3 lettere a e b). Senza questa indicazione, l'attuazione correrebbe il rischio di risultare eccessivamente gravosa. Inoltre, nel caso dei prodotti chimici diventerebbe praticamente impossibile ottemperare all'obbligo di notifica relativo al registro dei prodotti, utilizzato soprattutto dal Centro d'informazione tossicologica nei casi d'emergenza.
2.3.3 Articolo 5: Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure
Oggetto dell'articolo 5 è l'elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda le procedure. Gli attuali capoversi 1 e 2 rimangono immutati. Essi vengono tuttavia completati con tre nuove disposizioni concernenti la procedura di omologazione (capoverso 1 lettera c, capoverso 1 lettera d, nonché capoverso 3).
Da diverse inchieste risulta che anche l'omologazione dei prodotti viene considerata da più parti un inutile ostacolo al commercio. In particolare, risulta difficile comprendere la necessità di procedere ad un'ulteriore omologazione in Svizzera dei prodotti già omologati all'estero. Tuttavia, sotto il profilo formale è assolutamente corretto – conformemente a quanto previsto
21 Corrisponde alla giurisprudenza europea. Vedi CGCE, causa C-85/94, sentenza Piageme/Peeters, 1995.
22 Queste indicazioni di provenienza sono definite nell'ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (RS 910.12).