Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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2.3.4 Articolo 5a (nuovo): Elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego

Il nuovo articolo 5a disciplina l'elaborazione delle prescrizioni tecniche per quanto riguarda la messa in servizio, l'installazione e l'impiego di prodotti (ad esempio le prescrizioni relative al funzionamento o alla manutenzione). A tale riguardo, per analogia a quanto previsto nella CE, viene stabilito il principio secondo cui le prescrizioni tecniche concernenti il funzionamento, la manutenzione o l'assistenza non possono essere in contrasto con le prescrizioni relative all'immissione sul mercato o alla fabbricazione di un certo prodotto, poiché altrimenti costituirebbero un ostacolo tecnico al commercio.

Ciò vale anche per le direttive e le raccomandazioni che disciplinano la messa in servizio, l'installazione o l'impiego. In futuro, esse non saranno applicabili se in contrasto con l'articolo 5a.

Allo stesso modo, gli organi di controllo competenti in materia di messa in servizio, installazione o impiego di prodotti non possono disporre alcuna misura che comporti una modifica a posteriori di prodotti legalmente immessi in commercio.

Sono invece ammesse prescrizioni per la messa in servizio, l'installazione o l'impiego di un prodotto, purché non richiedano alcuna modifica costruttiva di prodotti legalmente immessi in commercio.

Sono perciò consentite prescrizioni relative alla limitazione della vendita di medicamenti soggetti a prescrizione medica, oppure di bevande alcoliche o di prodotti chimici pericolosi a minorenni, poiché tali limitazioni fondamentalmente non interessano l'immissione in commercio di prodotti. Anche la limitazione dell'impiego è ammessa: ad esempio per permettere, nel settore della costruzione, l'utilizzazione di prodotti edili solamente se adatti o di strumenti di lavoro adeguati in seno alle imprese. Riguardo alla reazione al fuoco o all'isolamento fonico, non possono sussistere divergenze tra le eventuali classi di prestazione, previste nelle prescrizioni per l'immissione in commercio, e quelle contemplate dalle prescrizioni d'impiego.

Questa nuova disposizione lascia fondamentalmente immutate le competenze cantonali in materia di messa in servizio, installazione ed impiego di prodotti. L'esercizio di tali competenze da parte dei Cantoni deve tuttavia essere conforme alla disposizione in questione.

2.4 Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale

2.4.1 Articolo 10: Accreditamento

Attualmente, sulla scorta dell'esperienza maturata in venti anni, la CE sta sottoponendo il cosiddetto "nuovo approccio" in materia di armonizzazione tecnica23 ad una verifica

23 Nell'UE, le direttive sui prodotti vengono adottate secondo il cosiddetto "New and Global Approach". Si tratta di una concezione fondata sugli elementi seguenti: - le prescrizioni tecniche (direttive) definiscono unicamente i più importanti requisiti di un prodotto; - possono essere immessi in commercio soltanto i prodotti che soddisfano tali requisiti; - si suppone la conformità ai requisiti più importanti quando il prodotto soddisfa norme armonizzate, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della CE; - per la prova della conformità ai requisiti più importanti, il fabbricante può ricorrere ad un ventaglio di differenti procedure di valutazione della conformità, a seconda del potenziale di rischio che caratterizza il prodotto in questione; - se una procedura di valutazione della conformità prevede la partecipazione di un organo indipendente, quest'ultimo deve essere designato da uno Stato membro ed essere notificato come tale presso la Commissione della CE; detti organi vengono denominati "notified bodies";