Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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di norme – non esonera soltanto l'amministrazione dal compito di elaborare regolamentazioni estese e dettagliate, bensì promuove nel contempo l'innovazione. Infatti, anche se il rispetto delle norme comporta l'adempimento delle prescrizioni, il fabbricante ha sempre la possibilità di provare di aver ottenuto in altro modo la conformità dei prodotti.

2.4.3 Articolo 14: Conclusione di accordi internazionali

La modifica del capoverso 1 lettera e è una conseguenza degli adeguamenti proposti in relazione agli articoli 10 e 11.

2.5 Capitolo 3a (nuovo): Accesso al mercato

La modifica della LOTC verte sul nuovo capitolo 3a, relativo all'accesso al mercato. Questo capitolo comprende quattro articoli: il 16a, in cui sono formulati principi concernenti l'accesso al mercato; il 16b, riguardante l'apertura unilaterale del mercato; il 16c, sulle misure per evitare la discriminazione nazionale; il 16d, relativo all'informazione sui prodotti.

2.5.1 Articolo 16a: Principio

Nel nuovo articolo 16a viene stabilito il principio secondo cui in Svizzera è possibile l'offerta, l'immissione in commercio25 e la messa in servizio26 dei prodotti che soddisfano le prescrizioni tecniche svizzere (lettera a), o il cui accesso al mercato è disciplinato da accordi internazionali (lettera b). Benché il principio enunciato alla lettera a finora nella LOTC non fosse esplicitato, esso corrisponde al diritto vigente in quanto espressione del principio di territorialità. Formulando esplicitamente il principio in questione si intende specificare che l'offerta e l'immissione in commercio di prodotti devono, in primo luogo, ottemperare alle prescrizioni tecniche svizzere.

Anche il principio sancito alla lettera b non comporta alcun cambiamento rispetto al diritto vigente. Tuttavia, considerato che tale principio viene stabilito all'articolo 16a, e vista la struttura sistematica dell'intero capitolo 3a, la conclusione di accordi relativi all'accesso al mercato risulta prevalente nei confronti dell'apertura unilaterale del mercato, così come prevista dall'articolo 16b.

Alla lettera b non viene specificato il contenuto di detti accordi internazionali. Possono essere accordi di mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità oppure accordi di equivalenza – in cui viene riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni tecniche delle parti contraenti – così come ne sono stati sottoscritti nel quadro degli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea del 1999 ("Bilaterali I“; Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli [accordo agricolo])27. Tuttavia, la lettera b non si riferisce unicamente agli accordi esistenti. Sono considerati anche gli accordi in cui viene concesso l'accesso al mercato nonostante le prescrizioni tecniche non siano equivalenti: ad esempio, accordi che stabiliscono la reciproca applicazione del principio "Cassis de Dijon".

25 Per immissione in commercio si intende, ai sensi dell'articolo 3 lettera d, il trasferimento o la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto.

26 Per messa in servizio si intende, ai sensi dell'articolo 3 lettera e, la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali. Quest'ultima è rilevante soprattutto per i settori in cui l'immissione in commercio non è regolamentata.

27 Si veda anche il punto 1.3.2.3.