Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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La lettera a) riguarda i prodotti le cui prescrizioni sono armonizzate a livello comunitario; la lettera b) i prodotti le cui prescrizioni a livello comunitario non sono armonizzate o non lo sono completamente; e la lettera c) vale per i prodotti di altri Stati.
Per ognuno di questi tre casi sono illustrate le condizioni necessarie all'ottenimento del libero accesso al mercato svizzero in virtù del principio "Cassis de Dijon".
Lettera a) le prescrizioni sui prodotti sono armonizzate a livello comunitario:
In questo caso il prodotto deve in primo luogo essere conforme alle prescrizioni tecniche della CE; secondariamente, deve essere stato legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE. L'adempimento di tali condizioni è definito all'articolo 18a.
Lettera b) le prescrizioni sui prodotti non sono armonizzate a livello comunitario o non lo sono completamente:
Se nella CE le prescrizioni sui prodotti non sono armonizzate o non lo sono completamente, il libero accesso al mercato svizzero è consentito a due condizioni: la prima è che il prodotto soddisfi le prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o del SEE; la seconda è che il prodotto sia stato legalmente immesso in commercio nello Stato in questione. L'adempimento di tali condizioni è pure definito all'articolo 18a.
Le lettere a) e b) valgono sia per le merci fabbricate e legalmente immesse in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE, sia per le merci di altri Stati, conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato della CE o del SEE e legalmente immesse in commercio nello spazio CE o SEE29.
Nei confronti delle le merci comunitarie o del SEE, il principio "Cassis de Dijon" costituisce un complemento agli accordi stipulati da Svizzera e CE in materia di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità30. Simili accordi contribuiscono a creare un rapporto di fiducia tra i partner commerciali interessati, condizione necessaria all'introduzione del principio "Cassis de Dijon".
Lettera c) prodotti di altri Stati
La lettera c) consente l'estensione del principio di apertura unilaterale del mercato ai partner commerciali con cui la Svizzera ha concluso accordi di mutuo riconoscimento della valutazione della conformità. Nel caso di tali accordi, si può trattare di accordi internazionali veri e propri oppure di strumenti di cooperazione stipulati tra autorità (i cosiddetti Memoranda of Understanding). L'esistenza, in almeno un settore, di un accordo di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità costituisce un presupposto fondamentale per l'apertura unilaterale del mercato in altri settori, non compresi dall'accordo. Attualmente, tali accordi sono stati conclusi con i seguenti partner commerciali: Canada (Mutual Recognition Agreement), Giappone (Memorandum of Understanding), USA (Memorandum of Understanding) e Australia (Memorandum of Understanding).
29 I prodotti importati nella CE da Paesi terzi vanno considerati "legalmente immessi in commercio" se si trovano "in libera pratica" in uno Stato membro. Ai sensi dell'articolo 24 del trattato istitutivo della Comunità europea, sono "in libera pratica in uno Stato membro" i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetti equivalenti esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse. Dal momento in cui dette condizioni sono soddisfatte, il prodotto proveniente da un Paese terzo può essere equiparato ai prodotti originari della Comunità e beneficia della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (art. 23 cpv. 2 del trattato istitutivo della CE), e dunque anche dell'applicazione del principio "Cassis de Dijon".
30 Ciò vale in parte anche per l'accordo sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo).