Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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2.5.2 Articolo 16b: Apertura unilaterale del mercato

Con l'articolo 16b capoverso 1, il principio "Cassis de Dijon" viene inserito nell'ordinamento giuridico svizzero. Esso rappresenta una possibilità alternativa di accesso al mercato svizzero per i prodotti che non beneficiano di tale diritto ai sensi dell'articolo 16a. La revisione della LOTC consente, in linea di principio, ai prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nel SEE di circolare liberamente anche in Svizzera, senza ulteriori controlli: sia grazie all'armonizzazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti con la normativa comunitaria, sia in virtù di accordi con la CE o delle nuove disposizioni relative all'applicazione in Svizzera del principio "Cassis de Dijon" contemplate dalla LOTC. Al capoverso 2 sono indicati i casi in cui il principio "Cassis de Dijon" non trova applicazione. Analogamente a quanto avviene nella CE, anche in Svizzera le deroghe saranno possibili unicamente se dirette al perseguimento di interessi pubblici preponderanti secondo l'articolo 4 LOTC, come ad esempio la protezione della salute, dell'ambiente o dei consumatori. I prodotti che, essendo oggetto di tali deroghe, non hanno accesso al mercato svizzero, sarano registrati in elenchi specifici. Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di sospendere l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" qualora ciò sia necessario per la tutela degli interessi svizzeri in materia di politica economica esterna.

2.5.2.1 Articolo 16b capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce i presupposti giuridici dell'applicazione del principio "Cassis de Dijon".

Come già illustrato precedentemente, il principio "Cassis de Dijon" è stato concepito come regolamentazione complementare nei confronti dei prodotti che non possono accedere al mercato svizzero ai sensi dell'articolo 16a. È il caso dei prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere non contemplati da un accordo internazionale concernente l'accesso al mercato. Di conseguenza, la frase introduttiva del capoverso 1 limita l'apertura unilaterale del mercato ai casi per i quali sussistono divergenze tra le prescrizioni svizzere e quelle della CE oppure del SEE, e l'accesso al mercato non viene regolato da accordi internazionali.

Perciò, nei settori in cui le prescrizioni tecniche svizzere sono state armonizzate con quelle della CE, l'apertura unilaterale del mercato non viene attuata.28. La scelta di limitare l'applicazione al settore non armonizzato si fonda su due motivi:

Se le prescrizioni sui prodotti svizzere sono armonizzate con quelle comunitarie o del SEE, non vi è alcuna necessità di accrescere l'apertura del mercato mediante il principio "Cassis de Dijon". Infatti, considerato che i prodotti conformi alla legislazione CE in virtù dell'armonizzazione del diritto svizzero con quello comunitario soddisfano automaticamente anche le prescrizioni svizzere e che le prove di conformità estere (risultati di esami, ispezioni e certificazioni) possono, in base all'articolo 18 capoverso 2 LOTC, essere riconosciute anche senza un accordo internazionale, l'accesso di simili prodotti al mercato svizzero è già comunque garantito. Inoltre, la limitazione di cui sopra mira a garantire che gli attuali accordi con la CE, relativi al reciproco accesso al mercato, restino in vigore e vengano estesi ad altri settori. Se l'apertura unilaterale del mercato svizzero valesse nei confronti di tutti i prodotti comunitari, nei settori in cui la legislazione svizzera è armonizzata con quella comunitaria la CE avrebbe meno interesse a disciplinare l'accesso al mercato mediante accordi.

In relazione all'apertura unilaterale del mercato si distinguono tre casi differenti, disciplinati dalle lettere a), b) e c):

28 Il compito di stabilire se vi siano divergenze tra le prescrizioni tecniche della Svizzera e quelle della CE o del SEE spetta alle competenti autorità svizzere.