Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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conformemente alla lettera b tali prodotti sono esclusi dall'applicazione del principio "Cassis de Dijon". Se l'apertura del mercato svizzero valesse anche per i prodotti soggetti ad omologazione, le autorità svizzere in materia di sorveglianza del mercato non disporrebbero delle informazioni raccolte ai fini dell'omologazione. Ciò renderebbe il loro compito considerevolmente più difficile, quando non impossibile. Di conseguenza, i prodotti soggetti ad omologazione non possono beneficiare del libero accesso al mercato secondo il principio "Cassis de Dijon". L'articolo 5 capoverso 1 lettera c prevede invece procedure di omologazione semplificate nei confronti dei prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti32. Anche nella CE, il principio "Cassis de Dijon" non si applica ai prodotti soggetti ad omologazione: per molti prodotti (ad es. pesticidi, biocidi, la maggior parte dei medicamenti) è addirittura necessaria un'omologazione in ogni singolo Stato CE.

Per ragioni analoghe, sono pure esclusi dall'apertura unilaterale del mercato i prodotti soggetti a registrazione secondo la legislazione in materia di prodotti chimici.

Prodotti soggetti ad un divieto d'importazione o che necessitano di un'autorizzazione preliminare d'importazione.

Per singoli prodotti, la legislazione svizzera prevede il divieto d'importazione o richiede un'autorizzazione preliminare d'importazione. A tale proposito, possono essere ad esempio citati i divieti d'importazione basati sull'articolo 24 capoverso 2 della legge sulle epizoozie33, sull'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali34 o sull'articolo 2 della legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali35 oppure le autorizzazioni preliminari d'importazione secondo la legge sul materiale bellico36 o la legge sul controllo dei beni a duplice impiego37. Si tratta di misure previste da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, ordinanze dipartimentali oppure ordinanze degli uffici (ad es. i divieti d'importazione di prodotti a base di pollame provenienti da determinati Paesi, emanati dell'Ufficio federale di veterinaria in relazione alla lotta contro l'influenza aviaria). Affinché tali divieti e obblighi di autorizzazione non vengano elusi, il principio "Cassis de Dijon" non viene applicato ai prodotti in questione.

I servizi competenti stileranno elenchi relativi a queste tre categorie di prodotti, per i quali il principio "Cassis de Dijon" non trova applicazione (le cosiddette "liste negative"). Trattandosi di strumenti attuativi, essi verranno costantemente aggiornati e resi disponibili, in forma adeguata, per le cerchie interessate (autorità o privati)38.

2.5.2.3 Articolo 16b capoverso 3

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a sospendere l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" qualora ciò sia necessario per la tutela degli interessi svizzeri in materia di politica economica esterna. Nel caso in cui un partner commerciale non garantisca ai prodotti svizzeri l'accesso al mercato oppure quest'ultimo risulti eccessivamente ostacolato, il Consiglio federale può disporre che l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" venga sospesa per tutti o per alcuni prodotti importati in Svizzera da detto partner commerciale. Questa disposizione permetterebbe, ad esempio, di escludere dall'apertura unilaterale del mercato prodotti o settori per i quali è auspicata o non è stata realizzata una regolamentazione internazionale dell'accesso al mercato. Nella sua decisione esso prende in

32 Si vedano anche le spiegazioni relative all'articolo 5 al punto 2.3.3.

33 RS 916.40

34 RS 916.443.11

35 RS 946.231

36 RS 514.51

37 RS 946.202

38 Si vedano anche le spiegazioni relative all'articolo 31a al punto 2.10.2.