Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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Adottando il principio "Cassis de Dijon" anche nei confronti di altri partner commerciali ai sensi della lettera c), la Svizzera adempie ai propri obblighi relativi al trattamento della nazione più favorita contratti nel quadro dell'OMC31.
Affinché possano accedere al mercato svizzero, i prodotti degli Stati in esame devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ivi vigenti, che devono essere equivalenti a quelle svizzere; inoltre, essi devono essere stati fabbricati e legalmente immessi in commercio in tali Stati. Diversamente dalle lettere a) e b), la lettera c) prevede, come esigenza supplementare, che i prodotti siano stati fabbricati nello Stato in questione.
2.5.2.2 Articolo 16b capoverso 2
I casi in cui il principio "Cassis de Dijon" non trova applicazione sono elencati al capoverso 2. Si tratta di prodotti oggetto di deroghe legali (lettera a) e di prodotti soggetti a omologazione (lettera b). Sono inoltre da menzionare i prodotti che necessitano di un'autorizzazione preliminare d'importazione o che sono soggetti ad un divieto d'importazione.
Deroghe legali al principio "Cassis de Dijon" (lettera a)
Deroghe generali al principio "Cassis de Dijon", stabilite allo scopo di tutelare interessi pubblici, sono possibili a condizione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4.
La seconda frase dell'articolo 2 capoverso 2 prevede che tali deroghe generali vengano disciplinate dalla legislazione settoriale corrispondente, dove sono da indicare espressamente come tali. Ciò può avvenire sia a livello di legge federale, sia nelle ordinanze del Consiglio federale. Si possono ipotizzare formulazioni di questo tipo: "La seguente disposizione costituisce una deroga ai sensi dell'articolo 16b capoverso 2 LOTC; di conseguenza, l'articolo 16b capoverso 1 LOTC non è applicabile". L'elenco 1 del documento intitolato "esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE" comprende le deroghe generali al principio "Cassis de Dijon" richieste dai competenti uffici federali. Il Consiglio federale valuterà tali richieste una volta a conoscenza dei risultati della consultazione. I criteri seguiti dal Consiglio federale nella presa in considerazione di deroghe saranno molto restrittivi: dovranno essere indispensabili per la tutela di interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.
Salve poche eccezioni espressamente indicate nella documentazione della procedura di consultazione, le deroghe da disciplinare a livello di legge – mediante una formulazione come quella sopra indicata – risulteranno nella revisione della LOTC come "modifiche del diritto vigente". Le deroghe da disciplinare a livello di ordinanza del Consiglio federale verranno stabilite da quest'ultimo entro l'entrata in vigore della revisione della LOTC. Riguardo a tutte le divergenze della legislazione settoriale svizzera rispetto al diritto vigente nella CE o nel SEE non confermate nel quadro del presente progetto, prevale l'articolo 16b capoverso 1, secondo il principio della prevalenza delle disposizioni più recenti su quelle precedenti.
Prodotti soggetti a omologazione e sostanze soggette a registrazione secondo la legislazione in materia di prodotti chimici (lettera b).
Considerato che le procedure di omologazione concernono soprattutto prodotti con un elevato potenziale di rischio per la vita e la salute dell'uomo e degli animali o per l'ambiente,
31 Il principio del trattamento della nazione più favorita (most-favoured-nation, MFN) obbliga alla parità di trattamento di tutti i membri dell'OMC: se un membro dell'OMC concede una facilitazione commerciale ad un Paese terzo, essa spetta anche ad ogni altro membro dell'OMC.