Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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3 Effetti
3.1 Effetti in materia di personale e finanze per la Confederazione e i Cantoni
Sia durante la fase introduttiva, sia a lungo termine, soprattutto la gestione dell'informazione e la sorveglianza del mercato potrebbero comportare, per la Confederazione e i Cantoni, un onere maggiore in termini di finanze e personale. Tali effetti potrebbero non riguardare in eguale misura tutti i settori e le diverse autorità competenti. Tuttavia, è prevedibile che almeno in singoli settori – come ad esempio il settore alimentare – e per alcuni servizi non sia possibile far fronte a questo onere supplementare con una ridistribuzione delle risorse disponibili e si renda necessaria la creazione di ulteriori impieghi. Parallelamente si sta quindi valutando la possibilità di intensificare la collaborazione con la CE nel campo delle analisi dei rischi, della sorveglianza del mercato, ecc., per i prodotti che in futuro potranno accedere al mercato svizzero in virtù di un'apertura unilaterale dello stesso. Una simile collaborazione potrebbe facilitare il lavoro delle autorità di sorveglianza del mercato, così da ridurre parzialmente anche il prevedibile aumento dell'onere amministrativo. Allo stadio attuale, non è ancora possibile prevedere le possibilità di successo degli sforzi compiuti in questa direzione.
Oltre all'ipotesi di maggiori spese vi è però anche la possibilità di considerevoli risparmi, in particolare dovuti alla semplificazione e all'abbandono di procedure di omologazione. Ulteriori risparmi possono risultare con l'adozione e l'attuazione di prescrizioni sui prodotti, grazie alla rinuncia a speciali regolamentazioni nazionali. Inoltre, va osservato che con il progredire dell'armonizzazione delle prescrizioni sui prodotti svizzere con la legislazione della CE diminuirà l'onere dovuto all'applicazione del principio "Cassis de Dijon".
Da un confronto della maggiore quantità di oneri maggiori con gli sgravi prevedibili, risulta che rispetto alla situazione attuale durante la fase introduttiva gli oneri saranno indubbiamente superiori, a causa della necessità di svolgere attività di formazione ed informazione. A tale proposito, va rilevato che le conseguenze degli sgravi che il presente progetto comporta saranno avvertibili soltanto quando le modifiche avranno pienamente sortito il loro effetto, e non immediatamente in seguito all'entrata in vigore della revisione della legge. Tuttavia, allo stato attuale non è possibile valutare con certezza quale sarà a lungo termine il rapporto tra oneri maggiori e sgravi. Durante la revisione del progetto che seguirà la procedura di consultazione sarà necessario badare ad evitare oneri attuativi inutili, che ridurrebbero i vantaggi economici legati al progetto stesso. Al momento dell'elaborazione del messaggio, il Consiglio federale presterà particolare attenzione a questo aspetto.
3.1.1 Effetti in materia di personale e finanze per la Confederazione
Per le autorità federali di sorveglianza del mercato, o per le organizzazioni specializzate incaricate di tale compito, l'articolo 20a capoverso 3 (attuazione da parte della Confederazione) comporta un onere supplementare, dovuto alla verifica delle prove relative ai prodotti che non corrispondono alle prescrizioni svizzere e che vengono offerti, immessi in commercio o messi in servizio in virtù del principio "Cassis de Dijon" (prove ai sensi degli articoli 18a e 18b).
Anche nei settori in cui l'esecuzione spetta ai Cantoni (articolo 20a capoverso 4), il presente progetto comporta nuovi compiti per le autorità federali preposte alla sorveglianza. Ad esempio, esse devono costantemente valutare le notifiche presentate dagli organi cantonali di sorveglianza, concernenti le misure derogatorie al principio "Cassis de Dijon". Entro due mesi, l'autorità federale competente deve decidere riguardo alla misura proposta dall'autorità cantonale e – nel caso in cui sia confermata – emanare una decisione generale. Inoltre, alle autorità federali competenti spetta il compito di tenere gli elenchi di prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero (articolo 31a). La tenuta e l'aggiornamento di questi elenchi