Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 11 Deroghe alle prescrizioni sulla detenzione di animali
Il contenuto dell’articolo 11 corrisponde all’attuale articolo 1 capoverso 4. Esso precisa che deroghe sono possibili, in singoli casi, anche per consentire la guarigione di ferite e per ottemperare a misure di polizia epizootica.
Capitolo 2: Formazione e perfezionamento nell’ambito della detenzione di animali
Come già illustrato, l’attuale revisione della legislazione sulla protezione degli animali intende riconoscere un ruolo centrale alla formazione dei detentori di animali. In linea di principio, tutti coloro che detengono professionalmente animali o che comunque si occupano di animali devono aver assolto una formazione o per lo meno dimostrare di disporre delle conoscenze necessarie per garantire una detenzione adeguata degli animali. Sebbene sarebbe auspicabile che tutti i detentori di animali soddisfino queste condizioni, per ragioni di praticabilità (detentori di gatti) e di applicabilità (basti pensare all’onere connesso alla sorveglianza) tale obbligo non si applica ai detentori di animali da compagnia, salvo nel caso in cui si tratti di cani o di animali selvatici la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione. Nei confronti di queste persone si provvederà soprattutto a migliorare l’informazione riguardo ai bisogni degli animali e al modo di trattarli. I requisiti di formazione nei settori della detenzione degli animali selvatici, del commercio e della pubblicità con animali, del trasporto, della macellazione e degli esperimenti sugli animali sono disciplinati nei capitoli corrispondenti. Nell’ordinanza si è volutamente rinunciato a fissare la durata dei corsi. Essa sarà definita, di concerto con gli organizzatori, nell’ambito della procedura di riconoscimento dei corsi. Verosimilmente la loro durata varierà da tre a cinque giorni. In casi singoli, tuttavia, saranno possibili durate diverse.
Sezione 1: Guardiani di animali
Questa sezione, che riprende sostanzialmente le disposizioni del capitolo 2 dell’ordinanza in vigore, è stata adeguata alle nuove esigenze nell’ambito della formazione dei guardiani di animali dettate dalla nuova legge sulla formazione professionale.
Art. 12 Guardiano di animali
L’articolo 12 definisce cosa si intende per guardiani di animali. Si tratta, da un lato, di persone che hanno conseguito l’attestato federale di capacità a conclusione del ciclo di formazione riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Dall’altro, di persone che hanno ottenuto un certificato di capacità a conclusione della formazione di cui all’ordinanza del 22 agosto 198622 concernente il certificato di capacità di guardiano d’animali o che hanno frequentato i corsi organizzati a suo tempo dall’UFV e superato i relativi esami.
Poiché in futuro, per i guardiani di animali, esisterà unicamente il ciclo di formazione dell’UFV, l’ordinanza del 22 agosto 198623 concernente il certificato di capacità di guardiano d’animali sarà abrogata. Il ciclo formativo dell’UFFT è incentrato prioritariamente sui temi: pensioni e rifugi per animali, detenzione di animali selvatici, detenzione di animali da laboratorio. Nell’ambito del commercio di articoli zoologici anche un impiegato del commercio al dettaglio con relativo attestato di capacità può assumere la funzione di guardiano di animali a condizione che abbia frequentato uno specifico corso di formazione riconosciuto dall’Ufficio federale (si veda art. 104 cpv. 3).
Art. 13 Contenuto della formazione
Il contenuto della formazione per guardiano di animali è definito nell’articolo 13 e costituisce la base per il regolamento del ciclo di studi dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
22 RU 1986 1511
23 RU 1986 1511