Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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I contenuti minimi della formazione sono stabiliti nel capoverso 2. Non è invece fissata la durata della formazione. Essa varierà in funzione delle specie animali poiché la complessità delle conoscenze necessarie dipende dalla specie. Le organizzazioni che dovranno offrire la formazione necessiteranno di un certo periodo di tempo per allestirle. Alle persone che devono seguirla è concesso pertanto un termine transitorio di cinque anni.
La formazione specifica su una specie deve trasmettere agli allevatori professionali di animali da compagnia conoscenze supplementari in tutta una serie di settori che sono indicati nel capoverso 3.
Nel capoverso 4 sono invece riportati gli ambiti sui quali occorre porre l’accento nella formazione pratica.
Art. 18 Riconoscimento dei corsi di formazione
Secondo l’articolo 18 l’Ufficio federale ha la possibilità di riconoscere i corsi di formazione specifica riguardanti le specie animali. Al riguardo, esso definirà i criteri che i corsi dovranno soddisfare per essere riconosciuti.
Sezione 2: Detentori di animali domestici
Art. 19 Bovini, bufali, cavalli, suini, ovini, caprini, conigli e volatili
Per quanto riguarda le esigenze poste all’agricoltura, non si tratta di imporre nuovi corsi di formazione. In linea di principio, le persone che hanno assolto una formazione secondo i capoversi 1 o 2 non devono integrarla con altri corsi.
Il capoverso 1 dell’articolo 19 sancisce che, in agricoltura, i detentori di un numero totale di unità di bestiame grosso, ovvero di bovini, cavalli, bufali, suini, ovini, caprini, conigli o volatili domestici, superiore a 10 devono essere agricoltori di formazione, (formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (art. 37 LFPr), o attestato federale di capacità, (art. 38 LFPr), contadini con un attestato professionale conseguito con l’esame di professione o titolari di una formazione equivalente in una professione specializzata nel settore agricolo. Eccezioni riguardanti le regioni di montagna sono disciplinate nel capoverso 3. Il calcolo delle unità di bestiame grosso si basa sui coefficienti dell’allegato di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 7 dicembre 199824 sulla terminologia agricola (OTerm). La base di questa disposizione è rappresentata dall’ordinanza del 7 dicembre 199825 sui pagamenti diretti, riveduta nel 2003 e nel 2006. Nonostante questo riferimento, la disposizione si applica a tutti i detentori di animali indipendentemente dal fatto che abbiano percepito o meno pagamenti diretti.
Nel capoverso 2 sono specificate le altre formazioni professionali di base equiparate alla formazione di base di cui al capoverso 1.
Il capoverso 3 prevede un’eccezione al capoverso 1 a favore delle regioni di montagna a condizione che per la detenzione degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera. Il calcolo dell’unità standard di manodopera si basa sull’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola.
Per l’acquisizione della necessaria formazione in ambito agricolo è previsto un termine transitorio di cinque anni. Secondo l’articolo 224 le persone che il 2 maggio 2006 erano registrate come gestori di un’azienda agricola devono assolvere la formazione di cui all’articolo 19.
Art. 20 Cavalli
L’impegno e le conoscenze specialistiche necessarie per occuparsi degli animali aumentano con il numero degli animali detenuti. Quando, come spesso avviene, la detenzione riguarda sia animali propri sia animali di terzi, essa assume carattere professionale. L’articolo 20 sancisce che chi detiene o intende detenere più di cinque cavalli deve darne notifica all’autorità cantonale. Al riguardo è previsto un termine transitorio di un anno. Il detentore deve inoltre dimostrare di disporre di conoscenze sufficienti. Questo obbligo riguarderà in particolare le pensioni per cavalli e le scuole di equitazione in cui fino ad ora non operava alcuna persona specializzata. Chi è titolare di una formazione di pala-
24 RS 910.91
25 RS 910.13