Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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freniere, di cavallerizzo o di maestro di equitazione dispone chiaramente delle conoscenze specialistiche necessarie. Per fornire la prova circa la titolarità delle conoscenze specifiche è previsto un termine transitorio di cinque anni. La disposizione in questione non si applica ai titolari di una formazione in agricoltura di cui all’articolo 18.

Sezione 3: Misure ufficiali nel settore della formazione

Art. 21 Riconoscimento dei corsi

L’articolo 21 abilita l’Ufficio federale a definire i criteri per il riconoscimento delle conoscenze specialistiche e a riconoscere i corsi di formazione. Questa soluzione centralizzata si propone, da un lato, di sgravare i Cantoni e, dall’altro, di garantire una valutazione unitaria in un settore così importante come quello della formazione.

L’organizzazione e lo svolgimento dei corsi non spetteranno all’Ufficio federale bensì alle associazioni professionali, alle organizzazioni di categoria, ai gruppi d’interesse, ecc.

Art. 22 Misure di formazione in caso di infrazioni

Laddove vengano rilevate lacune nell’ambito della detenzione (per quanto riguarda l’alimentazione e il modo di accudire e di curare gli animali) o altre infrazioni qualitative alla legislazione sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può ordinare al detentore degli animali, a qualsiasi altra persona che li accudisca o ad un’azienda, misure di formazione o di perfezionamento. I costi di tali misure sono a carico del detentore o dell’azienda.

Capitolo 3: Animali domestici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 23 Definizione

L’articolo 23 corrisponde in larga misura all’attuale articolo 12. Rispetto a quest’ultimo, esso contempla fra gli animali domestici anche i bufali e gli alpaca che fino ad ora erano considerati animali selvatici. Ne consegue che per la loro detenzione professionale non è più necessaria un’autorizzazione cantonale. Inoltre, la formulazione «volatili domestici quali polli, …» sta ad indicare che l’elencazione non è esaustiva. I mutamenti in atto in ambito agricolo lasciano inoltre presagire che altre specie di volatili saranno destinate all’allevamento e all’impiego in agricoltura.

Art. 24 Pavimenti

Nel capoverso 1 si pone l’accento sul fatto che i pavimenti più che essere asciutti, come previsto dalla disposizione in vigore, devono essere puliti; in alcuni settori infatti è assolutamente ammissibile che i pavimenti siano bagnati (ad es. se le superfici sono ideate affinché gli animali possano rinfrescarsi o sostituiscono le pozzanghere per i bagni di fango dei suini). Importante è che i pavimenti siano puliti regolarmente e coperti con lettiera sufficiente in modo da risultare antisdrucciolevoli e da ridurre l’insudiciamento degli animali. Il capoverso in questione impone inoltre l’obbligo di tenere asciutto il settore di riposo e di far sì che le esigenze degli animali in termini di temperatura e di comfort siano soddisfatte. I pavimenti nell’area per il movimento degli animali non devono compromettere la salute degli unghioni, degli zoccoli e delle zampe.

Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 13. La scelta del termine «pavimenti perforati» a sostituzione della precedente formulazione intende coprire meglio l’ampio spettro delle perforazioni possibili (pavimenti grigliati, forati o a rastrelliera). In considerazione della specie animale, dell’età e del peso degli animali, i vari tipi di perforazione devono essere tali da consentire agli animali di appoggiare normalmente le zampe senza rischiare di ferirsi.