Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 14 Perfezionamento
Nell’articolo 14 è fissato l’obbligo per i guardiani di animali di partecipare regolarmente a corsi di perfezionamento in considerazione della sempre più rapida evoluzione del sapere. Conoscenze approfondite e aggiornate non sono solo una garanzia per una detenzione e una cura adeguate degli animali, esse costituiscono anche un arricchimento professionale che consente di restare al passo con le esigenze sempre più elevate del mercato del lavoro. Per altre categorie professionali il perfezionamento è già obbligatorio.
Art. 15 Impiego di guardiani di animali
Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 11. La novità rispetto al capoverso in vigore è che in tutte le detenzioni di animali selvatici – anche in quelle non professionali – ad occuparsi degli animali devono essere i guardiani di animali; per le detenzioni non professionali, tuttavia, sono possibili eccezioni (cfr. art. 16). Non è invece più richiesta la presenza di guardiani di animali nelle cliniche per animali dove la cura e la sorveglianza degli animali è affidata a veterinari e ad assistenti di studio veterinario.
Il capoverso 2 corrisponde all’ultimo periodo dell’attuale articolo 11 capoverso 1.
Il capoverso 3 riprende il senso dell’ultima parte del primo periodo dell’attuale articolo 11 capoverso 1.
Il capoverso 4 corrisponde nei contenuti all’attuale capoverso 3 dell'articolo 11. Esso introduce tuttavia un elemento nuovo ossia la possibilità per le autorità cantonali di obbligare le persone la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili di assolvere una formazione mirata. Diverse professioni legate agli animali presuppongono conoscenze simili a quelle necessarie per la professione di guardiano. Nel caso di un riorientamento occorre tuttavia accertare che la persona in questione disponga di nozioni teoriche e pratiche sufficienti riguardo alla o alle specie animali e sia a conoscenza delle basi legali svizzere. Se del caso, le conoscenze devono essere integrate con una formazione mirata (ad esempio nel caso di un palafreniere che desideri aprire un rifugio o una pensione per animali).
Art. 16 Altre persone che possono fungere da guardiani di animali
L’esercizio di un’attività professionale a contatto con gli animali presuppone conoscenze specifiche sufficienti a garantire una detenzione e una cura adeguate degli animali e una corretta attività di consulenza nei confronti dei clienti. In diversi casi, tuttavia, pur trattandosi di detenzioni professionali, risulterebbe spropositato esigere una formazione di guardiano d’animali poiché si tratta di una formazione piuttosto vasta.
Conformemente all’articolo 16 capoverso 1, nelle detenzioni di piccole dimensioni ad occuparsi degli animali possono essere anche persone che hanno assolto una formazione specifica sulla specie tenuta. Ciò vale in particolare per le detenzioni di animali selvatici a titolo professionale e non (lett. a), per le pensioni e rifugi per animali (lett. b) e per gli allevamenti e le detenzioni di animali da compagnia a titolo professionale (lett. c). Un’ulteriore condizione per le detenzioni di animali selvatici a titolo professionale e non nonché per gli allevamenti e le detenzioni a titolo professionale di animali da compagnia è che sia tenuta una sola specie animale. La formazione specifica su una specie deve essere offerta da organizzazioni o associazioni specializzate o da associazioni professionali. L’Ufficio federale provvederà, come fatto finora, a definire cosa si intende per «professionale»e cosa per «piccole detenzioni» (si veda la direttiva UFV 800.17.01). Per l’organizzazione delle formazioni specifiche e per la partecipazione a detta formazione è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Per tutta una serie di specie animali elencate al capoverso 2, lettere da a a d, è possibile rinunciare al guardiano di animali a condizione che si tratti di detenzioni piccole e non professionali e che la persona che si occupa degli animali oltre a disporre di conoscenze sufficienti abbia frequentato un corso sul come accudire e curare gli animali di una delle specie elencate. Per la partecipazione e l’organizzazione del corso di formazione è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Art. 17 Contenuto della formazione specifica su una specie animale
Il capoverso 1 sancisce che la formazione specifica su una specie animale comprende una parte teorica ed una pratica.