Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 25 Illuminazione
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 14 secondo cui gli animali non possono essere tenuti costantemente al buio.
Il capoverso 2 riprende il contenuto del primo periodo dell’attuale capoverso 2, ma precisa che la luce naturale deve essere garantita in ogni locale in cui gli animali soggiornano permanentemente o in prevalenza. La formulazione della disposizione in vigore secondo cui «le stalle devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale» è troppo vaga ed ha causato problemi in sede di esecuzione. Le stalle di nuova costruzione devono essere allestite in modo da garantire sufficiente luce naturale. Casi particolari sono disciplinati al capoverso 4.
Il capoverso 3, che corrisponde all’attuale secondo periodo del capoverso 2, riconferma il valore di 15 lux per l’intensità luminosa nelle stalle considerato che gli animali hanno sempre più spesso la possibilità di stare all’aperto. Inoltre, laddove la misurazione dell’intensità luminosa avviene secondo le prescrizioni tecniche dell’Ufficio federale, il valore misurato corrisponde ai 50 lux imposti dall’Unione europea. Sempre nel capoverso 3 sono infine previste delle deroghe circa l’intensità luminosa nei settori in cui gli animali si ritirano e riposano nonché nei nidi e deroghe per i volatili da cortile (cfr. articolo 58).
Il capoverso 4 prevede che i locali in cui al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sia possibile raggiungere l’intensità luminosa di cui sopra con costi ed oneri sostenibili debbano essere illuminati da fonti di luce artificiale supplementari. Per i volatili domestici, ad esempio, fonti di luce artificiale adeguate sono le lampade tradizionali ad incandescenza o le lampade fluorescenti ad alta frequenza, ma non i classici tubi al neon poiché i polli percepiscono uno sfarfallamento fastidioso. Le costruzioni nuove devono offrire luce naturale in quantità sufficiente (cfr. art. 25 cpv. 2).
La prima parte del periodo iniziale del capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 3. Nuova è la deroga prevista per i pulcini nei primi tre giorni di vita. I pulcini che crescono senza la madre devono potersi orientare anche di notte e trovare cibo e acqua.
Il capoverso 6 vieta i programmi di illuminazione intermittente che potrebbero venir impiegati soprattutto nell’ingrasso al fine di sfruttare al massimo la produttività degli animali o di aumentare ulteriormente le loro prestazioni. La continua interruzione del riposo notturno, rispettivamente, delle fasi di luce disturba il normale ritmo circadiano degli animali. Test svolti in Svizzera sul pollame da ingrasso hanno dimostrato che la capacità degli animali di muoversi migliora se il riposo notturno è indisturbato e che tale misura non comporta in alcun modo una diminuzione della produzione.
Art. 26 Dispositivi per dirigere il comportamento nelle stalle
Il capoverso 1 riprende il primo periodo dell’attuale articolo 15. Esso vieta, ad esempio, recinzioni di filo spinato nonché fili elettrici nella regione della testa o sopra alla schiena degli animali o ancora sopra alle mangiatoie o agli abbeveratoi; vieta anche di sospendere catene o sbarre di ferro elettrificate fra gli animali.
Il primo periodo del capoverso 2 sostituisce il secondo periodo dell’attuale articolo 15 stabilendo il divieto di utilizzare il giogo elettrico sul bestiame bovino poiché contrario ai principi di una detenzione adeguata dell’animale. Nelle costruzioni esistenti esso potrà continuare ad essere utilizzato ancora per 20 anni in base alle disposizioni transitorie e nel rispetto delle prescrizioni che ne regolano l’impiego. Attraverso l’osservanza di queste prescrizioni, che, nell’ambito della procedura di autorizzazione per la vendita di impianti di stabulazione fabbricati in serie l’Ufficio federale già impone agli impianti che utilizzano i giochi elettrici, si vogliono ridurre il più possibile le conseguenze moleste per l’animale. Le prime autorizzazioni di questo tipo sono state rilasciate nel settembre 1993. Attraverso il recepimento delle anzidette prescrizioni nell’ordinanza sulla protezione degli animali, le stesse divengono obbligatorie per tutti gli impianti che utilizzati gioghi elettrici. Tutti i trasformatori non autorizzati dovranno essere sostituiti entro un termine transitorio di due anni.
Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le recinzioni elettriche possono essere utilizzate se gli animali devono essere confinati temporaneamente in una particolare sezione della stalla, ad esempio, prima della mungitura o durante la rimozione del letame.