Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Sezione 2: Bovini e bufali

Art. 27 Foraggiamento dei vitelli

Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 16.

La somministrazione precoce di foraggio grezzo di qualità ineccepibile è un presupposto essenziale per lo sviluppo normale dei prestomaci. Per questa ragione il capoverso 2 prevede che il foraggio grezzo sia somministrato ai vitelli già a partire dalla terza settimana di vita (attualmente: dopo la quarta). Il foraggio grezzo favorisce infatti lo sviluppo di microrganismi essenziali per l’assimilazione delle sostanze nutritive, la digestione delle fibre e la fermentazione. Sono ideali come foraggio grezzo anche l’erba o gli insilati sufficientemente strutturati. Non è invece adatta la paglia a causa della struttura troppo grossolana. La somministrazione di foraggio grezzo è importante anche per i vitelli da ingrasso poiché la loro assenza può portare a disturbi del comportamento (finta ruminazione).

Allo scopo di prevenire problemi di salute, il capoverso 3 sancisce l’obbligo di garantire ai vitelli l’accesso permanente all’acqua e, sui pascoli d’estivazione, almeno una volta al giorno. Il latte non può sostituire l’acqua nella copertura del fabbisogno di liquidi dell’animale e ciò a causa delle sostanze minerali in esso contenute. Per gli adeguamenti è previsto un termine transitorio di due anni.

Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 16.

Art. 28 Detenzione dei vitelli

L’attuale capoverso 1 dell’articolo 16a è stato suddiviso in due capoversi. Il capoverso 1 corrisponde alla prima parte dell’attuale capoverso 1, il capoverso 2 alla seconda parte. La disposizione contenuta nel capoverso 2, attualmente applicabile ai soli vitelli d’allevamento, è stata estesa a tutti i vitelli. Essa prevede la possibilità di tenere gli animali temporaneamente rinchiusi nella stalla o comunque vincolati alla posta (ad es. per evitare che dopo l’abbeverata gli animali si succhino reciprocamente o per abituarli alla successiva stabulazione fissa).

Il capoverso 3 corrisponde nei contenuti all’attuale capoverso 2 dell’articolo 16a. L’attuale regolamentazione consentiva di tenere i vitelli in cascine di grosse dimensioni (non in iglu individuali) affiancate l’una all’altra e provviste di aree per l’uscita o di tenerli individualmente nella stalla (senza aree di uscita all’aperto) in box ad aree multiple, anche se la presenza in azienda di più vitelli avrebbe di fatto consentito una detenzione in gruppo. Per gli animali che vivono normalmente in branco il contatto sociale è importantissimo. Per questo, laddove nell’azienda vi sia più di un vitello, la detenzione in gruppo è obbligatoria.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 16a.

Art. 29 Settore di riposo

Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 17.

Settori di riposo con pavimenti duri e perforati sprovvisti di lettiera non sono adatti neppure per le categorie di animali qui menzionate (bestiame da ingrasso e animali giovani). Per questa ragione, già dalla modifica del 1997 dell’ordinanza sulla protezione degli animali i pavimenti duri e perforati (grigliati o forati) devono essere sostituiti da sistemi alternativi sia nelle nuove costruzioni sia nell’ambito di eventuali trasformazioni. L’esperienza degli ultimi anni ha tuttavia dimostrato che la definizione di trasformazione causa incertezze e problemi sia nell’ambito dell’esecuzione che ai detentori. Pertanto, conformemente al capoverso 2, i pavimenti duri e perforati dovranno essere vietati nell’arco di un termine transitorio di 10 anni. La formulazione «materiale soffice e plastico» non esclude categoricamente l’impiego di giacigli perforati a condizione, tuttavia, che presentino una certa sofficità. I prodotti nuovi di questo tipo sottostanno all’autorizzazione obbligatoria prevista per la vendita di sistemi e di impianti di stabulazione fabbricati in serie. Dopo approfonditi accertamenti, nel dicembre 2003 è stato autorizzato un pavimento grigliato gommato che offre agli animali una superficie di riposo rispondente ai requisiti di cui al capoverso 2.

Il capoverso 3 vieta di tenere i bovini di età superiore a quattro mesi in box ad area unica provvisti di una lettiera profonda poiché non soddisfano le esigenze di una detenzione adeguata degli animali. Il problema legato a questi box è