Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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che essi non garantiscono un’usura sufficiente degli unghioni. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di cinque anni. In casi eccezionali, tuttavia, se un animale presenta un ritardo nello sviluppo sarà possibile tenerlo e ingrassarlo in un box di questo tipo anche dopo il quarto mese d’età.

Art. 30 Stabulazione fissa

Nel capoverso 1, l’attuale regolamentazione secondo cui il bestiame bovino tenuto attaccato deve potersi muovere regolarmente fuori della stalla almeno durante 90 giorni l’anno (attuale articolo 18) viene precisata: di questi 90 giorni almeno 60 devono essere concessi nel periodo di foraggiamento verde e 30 durante il periodo di foraggiamento invernale. Di fatto non si fa che trasporre nell’ordinanza quanto già previsto nelle Direttive per la custodia di bovini (800.106.02). Il capoverso in questione precisa inoltre che il bestiame bovino può restare attaccato ininterrottamente durante due settimane. La formulazione contemplata dalle Direttive («non rimanga attaccato durante più settimane») ha infatti creato incertezza nell’esecuzione. Le uscite degli animali devono essere annotate di volta in volta in un registro delle uscite. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di cinque anni.

Il capoverso 2 sancisce che le vacche madri e le vacche nutrici non possono essere tenute attaccate. In questo modo si vuole garantire alle vacche allattanti la possibilità di sottrarsi ai vitelli che le assalgono. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di quindici anni.

Art. 31 Stabulazione libera

Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 19.

Il primo periodo del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 19. Nel secondo periodo è sancito l’obbligo di munire la parte anteriore dei box di riposo di un bordo rialzato per evitare che gli animali sdraiati possano scivolare. Per i box di riposo prodotti in serie, l’osservanza di tale requisito sarà verificato già nell’ambito della procedura d’autorizzazione prevista per gli impianti di stabulazione. Il bordo in questione deve essere inserito anche nei manufatti non prodotti in serie e non soggetti all’obbligo dell’autorizzazione e ciò entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione.

L’attuale capoverso 3 dell’articolo 19 prevede per gli animali partorienti o malati un reparto speciale nelle stalle per la stabulazione libera. L’esperienza degli ultimi anni, tuttavia, ha dimostrato che, seppur disponibile, questo reparto speciale è poco utilizzato. Eppure laddove il parto ha luogo in un apposito box, debitamente coperto di lettiera e nel quale la vacca possa muoversi liberamente, le complicazioni sono meno frequenti. E’ inoltre dimostrato che la nascita nel box da parto si ripercuote positivamente sullo stato di salute sia della vacca che del vitello. Non va dimenticato infine che risulta così più facile occuparsi e della madre e del vitello. Il capoverso 3 fissa pertanto l’obbligo di sistemare le vacche partorienti nel reparto appositamente previsto laddove esse non partoriscano al pascolo. Nelle stabulazioni libere con box un reparto di questo tipo deve essere sempre disponibile. Nelle stalle a stabulazione libera con lettiera profonda occorre prevedere un apposito spazio separabile in caso di bisogno che tuttavia deve poter essere utilizzato liberamente da tutti gli animali negli altri momenti. Non è invece opportuno trasferire la vacca partoriente dalla stalla a stabulazione libera a una posta fissa. Per l’animale non abituato alla stabulazione fissa questo provvedimento si traduce in un’ulteriore fonte di forte stress. Il capoverso 3 non prevede più l’obbligo di trasferire in un reparto speciale le vacche malate (fino ad ora sancito nell’articolo 19 capoverso 3) poiché esso scaturisce dall’articolo 3 capoverso 2. Per l’eventuale allestimento dei box da parto è previsto un termine transitorio di cinque anni.

Il capoverso 4 stabilisce che, subito dopo la distribuzione del foraggio, tutti gli animali devono potersi alimentare contemporaneamente. Il numero degli animali per ogni mangiatoia può essere proporzionalmente aumentato se è garantito l’accesso in ogni momento agli alimenti di base come nel caso in cui gli animali si alimentano da un silo orizzontale. In questo caso, tuttavia, devono essere garantiti a tutti gli animali alimenti dello stesso tipo e qualità..

Art. 32 Detenzione al pascolo nel parco e protezione dal forte calore

L’articolo 32 si basa sull’articolo 4. La tendenza a tenere sempre più spesso gli animali al pascolo è causa, non di rado, di irregolarità. L’esecuzione dimostra che le condizioni in cui sono tenuti gli animali a volte sono al limite delle capa-