Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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cità di adattamento degli stessi. Pertanto, laddove gli animali non possano trovare riparo in una stalla da condizioni meteorologiche estreme deve essere prevista una struttura naturale o artificiale che li protegga dal forte irraggiamento solare, dalla pioggia incessante, dalle neve o dal vento. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo asciutto che eviti agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo.
Sezione 3: Suini
Art. 33 Occupazione
L’articolo 33 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 20. La novità consiste nel fatto che i suini devono potersi occupare in qualsiasi momento. Per occupazione si intendono, nel caso dei suini, comportamenti quali grufolare, scavare, lacerare, morsicare e masticare. L’occupazione è parte del comportamento che li porta ad esplorare l’ambiente circostante e a cercare cibo. Soprattutto laddove gli alimenti somministrati sono sempre gli stessi, i tempi per il foraggiamento brevi e l’ambiente circostante poco strutturato e povero di stimoli, possono manifestarsi disturbi del comportamento nelle scrofe e fenomeni quali i morsi alla coda nei suini da ingrasso. E’ dunque essenziale che i suini, a prescindere dalla loro destinazione finale, possano occuparsi anche se non avranno mai la possibilità di esprimere tutto il loro comportamento naturale. Occorre pertanto mettere a loro disposizione materiale adeguato che possa essere masticato e rosicchiato, che sia commestibile e non tossico. Detto materiale non deve ostacolare il normale grufolare. L’occupazione è garantita in qualunque momento quando è messa a disposizione paglia, paglia lunga o strame sotto forma di lettiera o in una rastrelliera. Un’ulteriore opzione è quella di offrire foraggio grezzo come fieno, erba o insilati di piante intere nel trogolo o nella rastrelliera. Infine, è anche possibile, mediante appositi distributori automatici, mettere a disposizione ad libitum cubetti di paglia o fieno. Non adatti per l’occupazione dei suini sono invece pneumatici, catene o legni duri. Per i necessari adeguamenti nella stalla è previsto un termine transitorio di due anni.
Art. 34 Foraggiamento
In considerazione della produzione di deiezioni liquide da parte dei suini, l’apporto d’acqua è limitato nel tempo. Nell’ipotesi in cui venga somministrato siero di latte è particolarmente importante, considerato l’elevato tenore di sostanze minerali in esso contenute, che i suini abbiano costantemente accesso all’acqua. In considerazione dei diversi possibili modi di alimentare i suini, del fatto che in numerosi sistemi di foraggiamento l’assunzione dell’acqua non coincide con l’assunzione del cibo e che in estate la temperatura nei porcili raggiunge spesso valori elevati, è indispensabile, per ragioni di protezione degli animali, garantire ai suini libero e permanente accesso all’acqua. Questo è l’obiettivo perseguito dal capoverso 1. Di particolare rilevanza è l’apporto d’acqua nel caso di animali deboli o malati e di scrofe allattanti. Per ottemperare a questa esigenza riguardante l’apporto d’acqua è previsto un termine transitorio di due anni. Deroghe sono possibili se sussiste il rischio di congelamento e se, nel caso della detenzione all’aperto, si renderebbero necessarie condotte molto lunghe.
Il capoverso 2 sancisce che alle scrofe a foraggiamento razionato, alle scrofe da rimonta e ai verri devono essere somministrati in aggiunta agli alimenti concentrati anche alimenti con un elevato tenore di fibra grezza, onde saziare la loro fame e il loro bisogno di masticare. Studi hanno dimostrato che la comparsa del disturbo comportamentale rappresentato dal morsicare le stanghe del porcile è da ricondurre all’insufficiente soddisfacimento dei bisogni dell’animale nell’ambito della ricerca e della masticazione del cibo e può essere notevolmente attenuato offrendo alimenti con un elevato tenore di fibra grezza.
Art. 35 Protezione dal forte calore
Per i suini a partire da 25 kg il calore rappresenta un vero problema se non è offerta loro la possibilità di rinfrescarsi. Per questo l’articolo 35 obbliga i detentori a prevedere per i suini tenuti in gruppo e per i verri tenuti individualmente la possibilità di rinfrescarsi. A tal fine possono essere impiegate docce per gli animali (tubi finemente perforati) oppure scambiatori geotermici o nebulizzatori per il raffreddamento dell’aria nella stalla. Già oggi per i suini tenuti all’aperto devono essere disponibili pozze di fango. Per l’allestimento nei porcili di impianti che assicurino refrigerio agli animali è previsto un termine transitorio di 15 anni.