Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 36 Pavimenti e superfici di riposo

Pavimenti completamente perforati non sono adatti per i suini. Per questa ragione, già dal 1997, data in cui venne modificata l’ordinanza sulla protezione degli animali, i sistemi di detenzione che contemplano pavimenti perforati devono essere sostituiti, nelle nuove costruzioni e nelle trasformazioni, da sistemi di detenzione alternativi. L’esperienza degli ultimi anni ha tuttavia dimostrato che la definizione di trasformazione causa incertezze e problemi sia nell’ambito dell’esecuzione che ai detentori. Per questo, nell’arco di un termine transitorio di dieci anni, i pavimenti completamente perforati saranno vietati (capoverso 1). Al loro posto le superfici non perforate dovranno essere disposte in modo da costituire settori di riposo più grandi, eventualmente collegati fra loro. Il pavimento non perforato non deve essere necessariamente coperto da lettiera. La necessità della lettiera dipende dal sistema di stabulazione e dal clima della stalla. In una detenzione in gruppo è importante che tutti gli animali trovino contemporaneamente posto nel settore di riposo. Soprattutto in presenza di temperature elevate è importante che tutti i suini possano stendersi sul fianco.

In deroga al capoverso 1, il capoverso 2 prevede che nei sistemi di detenzione in gruppo nei quali le scrofe hanno a disposizione box di foraggiamento e di riposo, la superficie di riposo dei box può essere perforata nella misura massima di un terzo. Si vuole così evitare che la qualità della superficie di riposo negli anzidetti box di foraggiamento e di riposo sia compromessa dalle deiezioni liquide e solide degli animali. Allo stato attuale la proporzione di pavimento perforato ammessa è del 50 per cento. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di dieci anni.

Art. 37 Detenzione

Ai sensi del capoverso 1, l’attuale disposizione derogatoria (articolo 22 capoverso 1), secondo cui singoli suini da ingrasso che accusano un ritardo nello sviluppo possono essere ingrassati in gabbie, è stralciata. Esistono infatti altre forme di detenzione adeguata dei suini da ingrasso che consentono di rinunciare alla detenzione individuale in gabbie.

I capoversi 2 e 3 corrispondono ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 22 in vigore. Il termine transitorio previsto nel 1997 per il capoverso 2 scade il 30 giugno 2007.

Art. 38 Stabulazione in gruppo

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 22a con la differenza che la disposizione in essa contenuta, ovvero che le poste di foraggiamento e le gabbie possono essere chiuse unicamente durante la fase di foraggiamento, non si applica più alle sole scrofe bensì a tutti i suini. Nel caso di scrofe tenute in box di foraggiamento e di riposo, le gabbie possono restare chiuse durante il periodo della monta per un massimo di 10 giorni (art. 37 cpv. 3).

Indagini nel quadro della procedura d’esame e d’autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie hanno evidenziato che laddove il foraggiamento è razionato con l’impiego di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti, si registrano alti livelli di aggressività in prossimità della stazione di foraggiamento se durante l’assunzione di cibo i suini non sono al riparo dagli attacchi di altri membri del gruppo. Il capoverso 2 intende pertanto garantire che durante l’assunzione del cibo i suini non possano venir scacciati dalla mangiatoia. Per i necessari adeguamenti nei porcili esistenti è previsto un termine transitorio di quindici anni.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 22a. Il termine transitorio previsto nel 1997 scade il 30 giugno 2007.

Art. 39 Box per il parto

I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 1 e 2 dell’articolo 23 in vigore. Il termine transitorio previsto nel 1997 per il capoverso 1 scade il 30 giugno 2007.

Per i lattonzoli neonati è importante disporre di un nido caldo e non esposto a correnti d’aria, così come sancito nel

capoverso 3.