Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 40 Gabbie per lattonzoli

L’articolo 39 corrisponde all’attuale articolo 24.

Sezione 4: Ovini

Le disposizioni dell’ordinanza equivalgono in buona parte ai principi contemplati dalle Direttive dell’Ufficio federale per la custodia di ovini.

Art. 41 Stabulazione

Il capoverso 1 dispone il divieto della stabulazione fissa degli ovini. Tale disposizione è soggetta ad un termine transitorio di 10 anni. Il capoverso 2 prescrive che il settore di riposo sia provvisto di lettiera. Gli animali devono potersi muovere liberamente e disporre di un settore di riposo morbido. Durante il periodo transitorio gli animali devono potersi muovere regolarmente fuori dall’ovile, ma almeno per un totale di 60 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e di 30 giorni durante il periodo di foraggiamento invernale. La possibilità di uscire all’aperto deve essere garantita al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Vi è dunque sufficiente tempo per i necessari adeguamenti.

Gli ovini hanno bisogno del contatto sociale. Se per una qualche ragione devono essere tenuti individualmente, occorre garantire loro quantomeno il contatto visivo con i conspecifici (capoverso 3).

Art. 42 Foraggiamento

Secondo il capoverso 1 gli ovini devono avere costantemente accesso all’acqua. Per gli adeguamenti è previsto un termine transitorio di un anno.

Gli agnelli di più di due settimane devono ricevere, come i vitelli, foraggio grezzo allo scopo di favorire lo sviluppo dei prestomaci (capoverso 2).

Art. 43 Detenzione al pascolo nel parco

Il capoverso 1 si basa sull’articolo 4. La tendenza a tenere sempre più spesso gli animali al pascolo è causa, non di rado, di irregolarità. L’esecuzione dimostra che le condizioni in cui sono tenuti gli animali possono raggiungere il limite delle capacità di adattamento degli animali.

Il grado di stress che deriva all’animale dal fatto di essere esposto a condizioni atmosferiche estreme dipende da diversi fattori climatici quali la temperatura, l’umidità dell’aria, il volume delle precipitazioni, la forza del vento e l’intensità dell’irraggiamento solare. Esso cambia inoltre in funzione dell’età degli animali, dell’intensità dell’impiego cui sono destinati, della condizione fisica e del vello. Per questa ragione non è possibile definire chiaramente per quanto tempo gli ovini possono essere esposti a condizioni atmosferiche estreme prima che il detentore adotti i necessari provvedimenti. Occorre comunque reagire il più rapidamente possibile per evitare che essi rimangano inutilmente esposti privi di qualunque protezione. Laddove, in condizioni atmosferiche estreme, gli animali non possono trovare ricovero in una stalla, è fatto obbligo di prevedere una struttura naturale o artificiale che li protegga dal forte irraggiamento solare, dalla pioggia incessante, dalla neve e dal vento. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo asciutto che eviti agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo.

In linea con le prescrizioni generali in materia di protezione degli animali, nel capoverso 2 è formulato l’obbligo di fornire foraggio in quantità sufficiente. Secondo l’articolo 2 capoverso 1, gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficiente alimenti adeguati. L’esperienza dimostra, tuttavia, che anche in questo ambito si verificano irregolarità.