Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 44 Tosatura

Gli ovini sono colpiti molto spesso dai parassiti della pelle ragione per cui è necessario sottoporli regolarmente a trattamento. Quest’ultimo si rivela particolarmente efficace se eseguito subito dopo la tosatura. Il crollo del prezzo della lana e il contemporaneo aumento dei costi della tosatura hanno indotto diversi detentori a rinunciare alla tosatura dei propri animali. Scopo della disposizione contenuta nel capoverso 1 è di chiarire la situazione ai fini dell’esecuzione. Tutti gli ovini, salvo le pecore pelose, devono essere tosati almeno una volta l’anno.

Gli ovini tosati di fresco sono particolarmente sensibili a condizioni estreme di freddo, umidità e irradiazione solare e sopportano altrettanto male le forti correnti d’aria. Per questa ragione, il capoverso 2 sancisce che gli animali vanno protetti. Laddove la tosatura abbia causato delle ferite, gli animali vanno tenuti lontano dagli insetti.

Sezione 5: Caprini

Nuove disposizioni sono state introdotte anche per la detenzione dei caprini. Si tratta in buona parte di disposizioni corrispondenti ai principi contemplati dalle Direttive dell’Ufficio federale per la custodia di caprini.

Art. 45 Stabulazione

Il capoverso 1 prevede il divieto della stabulazione fissa dei caprini. Gli animali devono potersi muovere liberamente. Le esigenze comportamentali dei caprini, in particolare per quanto riguarda la libertà di movimento e il comportamento sociale, sono più vicine a quelle dei cavalli che a quelle dei bovini. Come per i cavalli, si è oggi dell’avviso che la stabulazione fissa non sia una forma di detenzione adeguata per i caprini. Il termine transitorio previsto per tale divieto è di 15 anni. durante i quali occorrerà tuttavia garantire che gli animali possano muoversi regolarmente fuori dal caprile, ma almeno durante 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. La possibilità di uscire all’aperto deve essere garantita al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Vi è dunque sufficiente tempo per i necessari adeguamenti.

Secondo il capoverso 2 il caprile deve disporre di un settore di riposo coperto di lettiera. L’obbligo della lettiera non si applica alle nicchie di riposo sopraelevate poiché i caprini di tanto in tanto amano coricarsi su superfici dure. Per l’adeguamento del settore di riposo è previsto un termine transitorio di due anni.

I caprini hanno bisogno del contatto sociale. Se per una qualche ragione devono essere tenuti individualmente, occorre garantire loro quantomeno il contatto visivo con i conspecifici (capoverso 3).

Il capoverso 4 sancisce l’obbligo della stabulazione in gruppo laddove l’azienda tenga più di un capretto. Come tutti gli animali giovani, i caprini hanno bisogno di molto movimento e di contatti sociali. La detenzione in box individuali non tiene debitamente conto delle loro esigenze ed è pertanto inconciliabile con gli attuali principi di una detenzione adeguata dei giovani animali.

Art. 45 Foraggiamento

I caprini devono avere costantemente accesso all’acqua (capoverso 1). Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di un anno.

Come i vitelli, i capretti di più di due settimane devono ricevere foraggio grezzo allo scopo di favorire lo sviluppo dei prestomaci (capoverso 2).

Art. 47 Detenzione al pascolo nel parco

Il capoverso 1 si basa sull’articolo 4. La tendenza a tenere sempre più spesso gli animali al pascolo è causa, non di rado, di irregolarità. L’esecuzione dimostra che le condizioni in cui sono tenuti gli animali possono raggiungere il limite delle capacità di adattamento degli animali. Il grado di stress che deriva all’animale dal fatto di essere esposto a condizioni atmosferiche estreme dipende da diversi fattori climatici quali la temperatura, l’umidità dell’aria, il volume delle precipitazioni, la forza del vento o l’intensità dell’irraggiamento solare. Esso cambia inoltre in funzione dell’età