Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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naturale del cavallo. Affinché sia possibile procedere agli adeguamenti necessari per accordare ai cavalli non utilizzati il libero movimento all’aperto è previsto un termine transitorio di cinque anni.

Anche i cavalli utilizzati devono potersi muovere liberamente (capoverso 3). Il movimento si ripercuote positivamente sulla salute degli arti, delle vie respiratorie e del sistema digestivo oltre a favorire l’equilibrio e la buona condizione fisica dei cavalli. Affinché sia possibile procedere agli adeguamenti necessari per accordare ai cavalli utilizzati il libero movimento all’aperto è previsto un termine transitorio di cinque anni. Per le detenzioni professionali, l’autorità cantonale può, a determinate condizioni, prorogare il termine transitorio fino a un massimo di quindici anni. Si intende così tenere debitamente conto del fatto che in particolare queste aziende non dispongono di grandi riserve di terreno.

Art. 54 Aree d’uscita

Le aree d’uscita la cui superficie è inferiore a quella sancita nell’allegato 1 non devono essere ingrandite laddove i cavalli hanno la possibilità di muoversi liberamente in un’altra area rispondente ai requisiti di superficie minimi (capoverso 1). Per l’adeguamento delle aree d’uscita è previsto un termine transitorio di cinque anni.

I suoli non devono pregiudicare la salute dei cavalli. Suoli sdrucciolevoli possono causare cadute; suoli profondi, infangati o insudiciati da deiezioni liquide e solide compromettono la qualità degli zoccoli e favoriscono l’insorgere di infiammazioni dolorose e ostinate nella zona dei pastorali. Laddove i pascoli non sono utilizzabili durante tutto l’anno, la possibilità di muoversi all’aperto deve essere garantita su campi adatti a tutte le condizioni atmosferiche (capoverso 2). Non sono da escludere, a seconda del piano regolatore, problemi con la legislazione sulla pianificazione del territorio. Per l’adeguamento della qualità dei suoli delle aree d’uscita è previsto un termine transitorio di due anni.

Il capoverso 3 fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dai recinti. L’uso del filo spinato è vietato. Non sono rari i casi in cui esso ha causato soprattutto ai puledri ferite talmente gravi da renderli inutilizzabili o da renderne necessario l’abbattimento. Oggi esistono recinti elettrici sicuri per gli animali e ben funzionanti anche quando circondano ampie superfici come nel caso dei pascoli alpestri. Per la sostituzione del filo spinato è previsto un termine transitorio di due anni.

Sezione 7: Conigli domestici

Con i suoi articoli 55 e 56, la sezione dedicata ai conigli domestici corrisponde alla sezione 3a dell’ordinanza in vigore (articoli 24a e 24b). Nella tabella 161 dell’allegato 1, i raggruppamenti per classi di peso sono stati adeguati alla prassi dell’allevamento di conigli di razza.

Sezione 8: Volatili e piccioni domestici

Art. 57 Attrezzature

Il contenuto del primo periodo del capoverso 1 corrisponde alla frase introduttiva dell’articolo 25 capoverso 1.

Nel capoverso 2 è sancito l’obbligo di munire il pavimento del pollaio di una superficie coperta di lettiera che sia accessibile durante il giorno per la durata della fase di luce. La lettiera è necessaria per garantire a tutto il pollame domestico e a tutto il pollame acquatico la possibilità di esprimere normalmente tutta una serie di comportamenti quali l’igiene corporale (bagni di polvere), l’assunzione degli alimenti, l’occupazione e l’esplorazione dell’ambiente circostante. Alla stregua di molte altre verifiche, quelle dell’Ufficio federale nel quadro della procedura d’esame e d’autorizzazione per la vendita di sistemi e di impianti di stabulazione fabbricati in serie hanno dimostrato che nei sistemi di detenzione senza lettiera le galline ovaiole presentano regolarmente forti disturbi del comportamento e funzioni corporee alterate. In questi sistemi di detenzione i comportamenti degli animali, ovvero l’occupazione, l’esplorazione, l’assunzione degli alimenti e le attività per il proprio comfort si indirizzano contro altri componenti del gruppo, il che può portare a ferimenti e a fenomeni quali la plumofagia e il cannibalismo. Sistemi di stabulazione senza lettiera non sono adeguati alle esigenze dei volatili. Imponendo l’obbligo di coprire con lettiera una parte costantemente accessibile del pavimento del pollaio, si tiene debitamente conto dei risultati delle verifiche, della prassi