Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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dell’Ufficio federale in materia di autorizzazioni (articolo 5 LPDA) e delle attuali conoscenze etologiche. Stando all’attuale prassi, la superficie coperta di lettiera è considerata adeguata se è pari ad almeno il 20 per cento dell’intera superficie calpestabile dagli animali. Oggigiorno sono ormai pochissimi i sistemi di detenzione sprovvisti di lettiera. Il loro adeguamento mediante l’allestimento di box muniti di lettiera non richiede operazioni tecniche complesse e comporta costi sostenibili. Il termine transitorio previsto è di due anni.

Il capoverso 3 contempla altre condizioni poste alla detenzione dei volatili e dei piccioni domestici che in parte già figurano nell’attuale articolo 25 capoverso 1.

La lettera a tiene debitamente conto del fatto che tutte le specie di volatili e di piccioni domestici depongono le loro uova in un nido. Le esigenze riguardanti la qualità dei nidi variano notevolmente da una specie animale all’altra. Per i piccioni, ad esempio, sono perfette delle coppette d’argilla.

Alla lettera b sono precisati i requisiti dei nidi per le galline domestiche. Per queste ultime è importante potersi ritirare per deporre le uova in nidi che offrano protezione. Nei sistemi di detenzione con lettiera sono ammessi anche nidi senza lettiera poiché determinati rivestimenti sintetici e alcuni contenitori in materia sintetica si sono dimostrati validi. Sconsigliati invece i grossi nidi collettivi poiché accalcandosi tutti insieme nello stesso nido, gli animali sono esposti ad un rischio elevato di surriscaldamento e di soffocamento. Per questa ragione i nidi collettivi vanno suddivisi in comparti (cfr. allegato 1, tabella 171, numero 132, osservazione 3: da un minimo di 2000 cm2 a un massimo di 4000 cm2 nelle costruzioni nuove e nelle trasformazioni).

Secondo la lettera c i pollai devono essere provvisti di posatoi a diverse altezze per gli animali d’allevamento, le ovaiole e gli animali genitori del pollame domestico nonché per le faraone e i piccioni. Per le faraone e il pollame domestico sono particolarmente adatti i posatoi tradizionali; per i piccioni possono anche essere utilizzate delle assi. I risultati di molte ricerche ma anche le esperienze raccolte negli ultimi anni hanno dimostrato l’importanza dei posatoi ai fini di una detenzione adeguata dei volatili. Posatoi sopraelevati consentono un comportamento di riposo normale e riducono il rischio della plumofagia e del cannibalismo. Inoltre, una volta abituate a utilizzare i posatoi sopraelevati, le galline ovaiole accettano di buon grado anche i nidi sopraelevati. I posatoi sono infine luoghi dove ritirarsi in caso di conflitti. Affinché gli animali possano raccogliere le esperienze necessarie al normale sviluppo del loro comportamento, devono avere a disposizione posatoi sopraelevati già in giovane età. Naturalmente, per gli animali giovani dovranno essere messi a disposizione posatoi commisurati alle loro possibilità fisiche e dunque meno alti di quelli pensati per gli adulti. I graticolati non sono un sostituto valido dei posatoi sopraelevati. Per l’allestimento di posatoi sopraelevati è previsto un termine transitorio di due anni.

La lettera d prevede che alle anatre e alle oche sia garantita la possibilità di nuotare; la lettera e garantisce ai piccioni la possibilità di bagnarsi. Per queste specie animali l’acqua rappresenta l’elemento base per la normale igiene corporea. Le anatre e le oche devono avere a disposizione una struttura sufficientemente vasta e profonda. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di un anno.

Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 25.

Art. 58 Illuminazione

In deroga all’articolo 25 capoverso 3, applicabile a tutti gli altri animali domestici, il capoverso 1 prevede per i volatili domestici un’intensità luminosa minima di 5 lux. E’ tuttavia accordata la possibilità di diminuirla ulteriormente in singoli settori del pollaio in funzione dell’utilizzo che ne fanno gli animali.

Secondo il capoverso 2 è ammessa una debole illuminazione durante la notte nei locali in cui sono tenuti volatili e volatili genitori da ingrasso allo scopo di prevenire le situazioni di panico, l’ammasso degli animali e tutte le conseguenze negative che ne possono derivare. L’intensità luminosa dovrà essere inferiore a 1 lux affinché, durante la notte, gli animali possano riposare. Con un’intensità luminosa di 2 lux i polli da ingrasso sono ancora attivi.