Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Il contenuto del capoverso 2 corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 2 dell’articolo 28. Vi è stata però inserita una disposizione disciplinante la partecipazione finanziaria del richiedente allo svolgimento di esami pratici. Finora essa era regolamentata nell’articolo 5 della legge.

I capoversi 3 e 4 corrispondono ai capoversi 3 e 4 dell’articolo 28 in vigore.

Il capoverso 5 abilita l’Ufficio federale a derogare ai requisiti previsti nell’allegato 1 dell’OPAn per gli oneri e le condizioni cui è vincolata l’autorizzazione a condizione che i sistemi e gli impianti di stabulazione ottemperino ai requisiti di una detenzione adeguata all’animale. Dai lavori di ricerca imperniati sulla procedura di autorizzazione condotti dall’Ufficio federale, e più precisamente dai suoi due Centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali, è emerso che soprattutto nel caso di alcuni sistemi e impianti di stabulazione fabbricati dopo l’entrata in vigore dell’OPAn è stato necessario aumentare i requisiti minimi dell’allegato 1 OPAn per garantire una detenzione adeguata dell’animale. In altri casi, invece, è stato possibile ridurli senza alcuno svantaggio per gli animali. I requisiti minimi delle poste per la stabulazione fissa delle vacche, ad esempio, di cui all’allegato 1 tabella 11 OPAn, si sono dimostrati insufficienti. Nel quadro della procedura d’autorizzazione per i dispositivi d’attacco è stato dunque necessario imporre un aumento della lunghezza delle poste di 20 centimetri per consentire, conformemente all’articolo 6 OPAn, i movimenti tipici della specie e per ridurre il rischio di ferimenti. Anche la disposizione riguardante il rapporto fra numero di animali e posti al trogolo, nell’alimentazione ad libitum (allegato 1 tabella 12 OPAn) si è rivelata troppo rigida. Essa stabilisce che per ogni posto al trogolo sono ammessi al massimo 5 suini. Nel 1981, quando entrò in vigore l’OPAn, l’unica forma conosciuta di alimentazione ad libitum era l’alimentazione con distributori automatici di foraggio secco. Da allora sono stati sviluppati altri sistemi per l’alimentazione ad libitum quali trogoli automatici per foraggio umido (classici o a imbuto) e sistemi di alimentazione a sonda che consentono un rapporto più elevato fra numero di animali e posti al trogolo. Accertamenti riguardanti, ad esempio, i trogoli automatici per foraggio umido hanno dimostrato che un rapporto fra animali e posti al trogolo di 12 a 1 non crea alcun problema agli animali. Troppo severa rispetto ai moderni standard di detenzione in voliera delle galline è ritenuta la regolamentazione della densità (superficie di pavimento per capo) di cui all’allegato 1 tabella 13 OPAn. Il metodo di calcolo applicato oggi in tali pollai si basa sulle disposizioni della tabella 13, ma è tradotto in una formula e risulta così molto più flessibile. Esso tiene conto anche delle superfici e dei siti costruiti in altezza (posatoi) che costituiscono un presupposto fondamentale per una detenzione adeguata delle galline.

Art. 62 Commissione per gli impianti di stabulazione

L’articolo 62 corrisponde all’attuale articolo 29.

Art. 63 Comunicazione e pubblicazione

Il capoverso 1 sancisce che, in analogia a quanto previsto finora (art. 30 cpv. 1), le condizioni e gli oneri cui è vincolata l’autorizzazione devono essere comunicati per iscritto al detentore. Nuovo è il fatto che ciò deve avvenire al più tardi al momento in cui si accetta l’ordine affinché il compratore sia informato in tempo utile degli oneri cui è vincolato l’impianto o il sistema di stabulazione.

E’ invece stato stralciato l’obbligo di contrassegnare i sistemi e gli impianti di stabulazione (attuale art. 30 cpv. 1). Tale disposizione non è riuscita ad imporsi. Per i fabbricanti esteri, ad esempio, si tratta di un obbligo non realizzabile viste le limitate dimensioni del mercato svizzero. A livello di esecuzione, poi, il mancato rispetto di tale disposizione non ha in alcun modo ostacolato il lavoro.

Il capoverso 2 disciplina in modo nuovo la pubblicazione delle autorizzazioni. Negli ultimi anni l’Ufficio federale non pubblicava più le autorizzazioni nel suo «Bollettino» poiché non riusciva, con tale strumento, a raggiungere tutti i suoi principali destinatari ovvero fabbricanti di stalle, detentori di animali, servizi di consulenza, ecc. Al suo posto, una lista aggiornata regolarmente veniva inviata alle cerchie interessate o consegnata su richiesta. Ora, la lista in questione può essere consultata in Internet. Questa forma di pubblicazione che sostituisce quella sul «Bollettino» è sicuramente più funzionale.