Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Il cannibalismo può estendersi molto rapidamente a tutto il gruppo. Il detentore deve pertanto avere la possibilità di intervenire rapidamente e combattere questo disturbo del comportamento modificando l’illuminazione (capoverso 3). Senza intervenire direttamente sugli animali, un provvedimento immediato efficace è spesso la riduzione dell’intensità luminosa, ad esempio rinunciando alla luce naturale. Questo provvedimento va immediatamente comunicato all’autorità cantonale non solo per evitare gli abusi legati all’oscuramento delle finestre bensì anche per proteggere i detentori di volatili da denuncie ingiustificate da parte di terzi.
Art. 59 Uccisione dei pulcini
Il capoverso 1 indica i metodi più adatti per l’uccisione dei pulcini. Metodi adeguati sono la triturazione dei pulcini mediante apparecchiature munite di lame adeguatamente posizionate e l’intossicazione in strutture adeguate con miscele di gas contenenti CO2. La formulazione relativamente generica intende consentire anche l’utilizzo di nuovi metodi di uccisione. Non sono invece conformi alla legislazione sulla protezione degli animali metodi di uccisione quali l'annegamento o il soffocamento poiché la morte tarda a sopraggiungere. L’articolo 196 capoverso 2 lettera a OPAn vieta l’uccisione crudele degli animali.
Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 26 con la differenza che il divieto di sovrapporre i pulcini non si applica più unicamente alla circostanza della loro uccisione.
Sezione 9: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione
Art. 60 Obbligo d’autorizzazione
Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 1 dell’articolo 27.
Le lettere da a a d del capoverso 2 restano invariate. Alla lettera e il termine «dispositivi per la deposizione delle uova» è sostituito dalla parola «nidi» poiché anche per le coniglie madri, ad esempio, vi sono nidi fabbricati in serie e sottoposti alla procedura d’esame e d’autorizzazione. Alla lettera f, di nuova introduzione, figurano ora anche i posatoi per volatili domestici.
Il capoverso 3 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 27.
Il capoverso 4 sancisce che i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati a una detenzione non professionale nel quadro di un’occupazione del tempo libero, quale la detenzione di galline ovaiole in piccoli gruppi per il proprio fabbisogno o la detenzione di conigli di razza, non necessitano di un’autorizzazione. Questa disposizione comporta una riduzione del carico di lavoro per le autorità preposte alla procedura di autorizzazione poiché non si rende più necessario autorizzare tutte le strutture destinate al bestiame minuto costruite dai tanti falegnami presenti in Svizzera.
L’intenzione del legislatore nell’introdurre una procedura d’esame e d’autorizzazione era di garantire il controllo dei sistemi di stabulazione intensiva degli animali da reddito. Anche i conigli e il pollame domestico tenuti per il proprio fabbisogno, per l’allevamento di razze, per scopi sociali o comunque non commerciali o semplicemente quali animali da compagnia, possono essere tenuti in sistemi di stabulazione fabbricati in serie. Tuttavia, queste forme di detenzione non corrispondono alla stabulazione intensiva degli animali da reddito finalizzata al sostentamento e all’ottenimento di prodotti agricoli.
Art. 61 Procedura d'autorizzazione
Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 28. Lo stralcio dell’aggettivo «indigeno» ha lo scopo di consentire anche ai fabbricanti esteri di presentare domanda direttamente all’Ufficio federale. Fino ad oggi, le domande inoltrate da ditte estere venivano approvate solo a titolo eccezionale e sempre a condizione che venisse indicato un indirizzo di contatto in Svizzera. Con il nuovo capoverso 1 si intende inoltre ampliare la cerchia dei beneficiari dell’autorizzazione ai rivenditori che offrono e vendono sistemi e impianti di stabulazione. Finora, infatti, le autorizzazioni venivano accordate solo ai fabbricanti e agli importatori.