Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Il capoverso 3 abilita l’Ufficio federale a pubblicare i risultati di accertamenti scientifici condotti nel quadro della procedura di autorizzazione. Si vuole così garantire l’accessibilità a tali risultati da parte non solo delle cerchie interessate bensì anche del vasto pubblico.

Sezione 10: Cani

In materia di detenzione dei cani sono stati posti in primo piano gli aspetti qualitativi. Quanto più limitativo è un sistema, tanto più importanti sono gli aspetti qualitativi per garantire il benessere del cane. Per questa ragione, sono stati fissati requisiti diversi a seconda del sistema di detenzione. Nell’intento di un’esecuzione uniforme, l’Ufficio federale precisa i principi di una detenzione dei cani conforme alla protezione degli animali per le varie forme di detenzione (in appartamento, nel canile, in box o alla catena) tenendo altresì conto dell’utilizzazione cui il cane è destinato (ovvero se si tratta di un cane da compagnia, da allevamento, da lavoro, da laboratorio o di un cane tenuto in un rifugio o pensione per animali). Si è invece rinunciato ad aumentare i requisiti minimi di cui all’allegato 1.

Art. 64 Alimentazione

Non di rado succede che ai cani è messa a disposizione una quantità insufficiente di acqua o che, nel caso di cani tenuti all’aperto, gli alimenti non sono protetti dagli agenti atmosferici. Secondo il capoverso 1, ai cani dovrà essere messa a disposizione una quantità sufficiente di acqua a intervalli ravvicinati, mentre secondo il capoverso 2 gli alimenti dovranno essere protetti dalle precipitazioni, dagli effetti del gelo e simili.

Art. 65 Contatti sociali

Il capoverso 1 intende garantire che i cani abbiano ogni giorno contatto sufficiente con l’uomo o con altri animali. I proprietari dedicano spesso troppa poca attenzione al proprio cane prevedendo poco tempo per le passeggiate, il gioco, ecc. Sono poi proprio questi cani a provocare le lamentele dei vicini disturbati dal loro continuo abbaiare o dal fatto che sono lasciati girovagare incustoditi. Per questa ragione e per fornire una base legale agli organi preposti all’esecuzione si è voluta introdurre questa disposizione. In tal modo la vita quotidiana del cane ne risulta arricchita e si prevengono i problemi che possono insorgere nei contatti quotidiani con altre persone e altri cani.

Il capoverso 2 fissa l’età minima dello svezzamento a 56 giorni. Affinché i cuccioli possano imparare e allenare il normale comportamento sociale, essi non devono essere separati troppo presto dalla madre e dal resto della cucciolata, cosa che si tende a fare, ad esempio, nel caso di razze estremamente aggressive (cosiddetti «cani da combattimento») o per motivi quali consentire in tempi brevi una nuova monta della cagna o iniziare rapidamente l’addestramento dei cani da difesa.

Secondo il capoverso 3 le cagne allattanti devono potersi allontanare dai cuccioli. Questa nuova disposizione è necessaria per proteggere la madre ma anche per garantire il suo benessere. Allevatori seri già applicano questa misura.

Riguardo alla detenzione in gruppo, il capoverso 4 sancisce che gli animali devono essere tenuti in coppia o in gruppo salvo nel caso in cui vi sia incompatibilità fra gli animali o non sia disponibile un consimile adeguato. Si tratta infatti di un arricchimento nell’ambito di una detenzione altrimenti piuttosto limitativa. La detenzione in box è comune sopratutto nel caso degli animali da laboratorio che ormai sono quasi sempre tenuti in coppia.

Art. 66 Movimento

I cani devono essere portati fuori ogni giorno (capoverso 1). L’obiettivo di questa disposizione è rispondere a un bisogno fondamentale del cane che, di fatto, non viene sufficientemente rispettato. Dare la possibilità al cane di correre liberamente è auspicabile ma è indispensabile che sia abituato all’ubbidienza per evitare che metta in pericolo o danneggi se stesso o gli altri. Le autorità cantonali sono incitate a prevedere un numero sufficiente di aree per il libero movimento dei cani laddove su tutto il terreno comunale viga l’obbligo del guinzaglio. Poiché vi sono cani come, ad esempio, i cani da slitta e alcuni cani da caccia che sono incontrollabili se non sono al guinzaglio, si è preferito nell’interesse della sicurezza pubblica e degli animali selvatici non introdurre l’assoluta libertà di movimento.