Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Il capoverso 2 prevede che i cani che per motivi validi non possono essere portati fuori devono avere, ogni giorno, la possibilità di muoversi all’aperto. Si vuole così evitare che un cane sia costretto a trascorre tutta la sua vita in un canile. Questa disposizione derogatoria si applica, ad esempio, ai cani tenuti in centri sperimentali, ai cani da slitta o ai cani ospitati durante le vacanze in rifugi o pensioni e che, per motivi di sicurezza, non possono essere portati fuori. Se per malattia o infortunio i detentori non possono portare fuori i cani per molto tempo, essi devono trovare una soluzione in tal senso.
Affinché il movimento all’aperto sia abbastanza interessante per l’animale, il capoverso 3 prevede che, se possibile, esso avvenga in gruppo. Questa è la regola nel caso dei cani da laboratorio ed è una pratica seguita anche in diversi rifugi e pensioni. E’ inoltre importante che la persona che si occupa dei cani li solleciti al gioco affinché il movimento all’aperto offra al cane un diversivo interessante.
Art. 67 Ricovero, pavimenti
Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 31. I cani possono essere tenuti attaccati per una durata massima di cinque ore. Ogni giorno, poi, devono essere portati fuori. Diverse cerchie criticano il fatto di tenere attaccati i cani perché trattasi di pratica da un lato non rispettosa dell’animale e, dall’altro, pericolosa per l’essere umano che si avvicina. Il termine «allacciamento a nodo scorsoio» (collare a strangolo) è stato sostituito da «collare a strozzo».
Il capoverso 2 corrisponde al principio già formulato nell’attuale capoverso 3 dell’articolo 31. Le caratteristiche del ricovero sono state precisate ed è stato inserito l’obbligo di fornire un settore di riposo affinché il cane possa sdraiarsi non solo all’interno della cuccia bensì anche all’esterno.
I cani devono avere a disposizione materiale plastico quale paglia, tappetini Vetbed o altro materiale assolutamente innocuo (capoverso 3).
Il capoverso 4 vieta la detenzione dei cani su pavimenti perforati.
Nella detenzione in box è necessario prevedere superfici di riposo sopraelevate (capoverso 5). Oggigiorno, esse sono comunemente usate nei centri che detengono cani da laboratorio poiché costituiscono un arricchimento dell’ambiente che li circonda. Sono però importanti anche per dare espressione alle differenze di rango. Nella detenzione in box è fatto obbligo di tenere i cani in coppia o in gruppo.
Il capoverso 6 esige un’organizzazione dello spazio che agevoli un comportamento nel gruppo il più possibile privo di conflitti. Il sistema deve contribuire a facilitare ma anche a evitare i contatti.
Nei canili e nei box adiacenti i cani sono fisicamente separati. Tuttavia, il contatto visivo costante può costituire un peso per il cane di rango più basso che non abbia la possibilità di sottrarvisi come invece farebbe in natura. Per questa ragione, il capoverso 7 stabilisce che debbano essere installate delle protezioni visive che offrano altresì la possibilità di ritirarsi. Per la loro installazione è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Art. 68 Addestramento dei cani da caccia
L’articolo 68 corrisponde all’attuale articolo 33.
L’attuale articolo 32 è stato stralciato poiché i cani da traino non rappresentano un problema sul piano dell’esecuzione e perché sono protetti dalle disposizioni generali.
Art. 69 Trattamento dei cani
Secondo il capoverso 1 l’allevamento dei cuccioli, il modo di trattare i cani e di educarli devono garantire la loro socializzazione con i conspecifici e con l’uomo nonché la familiarizzazione con l’ambiente circostante. Lo scopo di questa disposizione è contribuire ad ottenere animali socievoli. I cani hanno molti contatti occasionali con altri cani e con persone estranee e devono imparare a gestire i più svariati stimoli ambientali. Si tratta quindi di una disposizione introdotta nell’interesse del cane ma anche della sicurezza pubblica.