Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

- 30 -

A seguito di alcuni casi gravi di morsi di cane il bisogno di sicurezza dell’opinione pubblica è notevolmente cresciuto e si è manifestato nella presentazione di diversi interventi parlamentari nonché di una petizione corredata di 175000 firme. Tuttavia, essi erano tutti indirizzati contro le razze del tipo cane da caccia e pitbull. Di fatto però tutti i cani possono arrecare danno all’uomo o ad altri animali se non sono sufficientemente custoditi. Per questo motivo sono state emanate diverse prescrizioni tese a garantire una migliore protezione dagli attacchi dei cani. Secondo il capoverso 2 i detentori di cani devono adottare tutte le misure di sicurezza per evitare che uomini o animali siano messi in pericolo.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 34. Tra le pratiche vietate sono state inseriti anche i colpi di bastone. Ad essi ricorrono infatti, contravvenendo a qualunque norma di correttezza nel rapporto con l’animale, alcuni adepti degli sport canini.

Art. 70 Mezzi ausiliari e apparecchi

Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 34.

Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 34. Fra i dispositivi che emettono segnali acustici sono vietati unicamente quelli che nel cane provocano sensazioni fortemente sgradevoli. L’uso di fischietti per l’addestramento, ad esempio, è consentito poiché il loro utilizzo non crea alcun problema. Le deroghe per i sistemi di recinzione a scarica elettrica invisibili sono state stralciate. Anche nel caso del loro impiego a regola d’arte possono prodursi situazioni problematiche dal profilo della protezione degli animali come nel caso, ad esempio, in cui il cane salti fuori dal recinto e non osi più ritornarvi. Per il detentore medio, inoltre, educare il cane a reagire correttamente al sistema può risultare un compito estremamente arduo. D’altro canto vi è il rischio che si abusi del sistema ovvero che lo si utilizzi in casa, ad esempio, per tenere il cane lontano dal divano.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 4 dell’articolo 34 al quale è però stata aggiunta la disposizione secondo cui le persone devono dimostrare mediante un esame il possesso delle necessarie capacità. Fino ad ora, l’esame in questione era svolto dall’Associazione svizzera dei veterinari cantonali e costituiva già il presupposto per l’autorizzazione.

Secondo il capoverso 4 ogni utilizzo dei dispositivi in questione deve essere documentato. Questo obbligo è già sancito in un’apposita Informazione dell’Ufficio federale ed è essenziale per i controlli nell’ambito dell’esecuzione.

Art. 71 Notificazioni

Con l’obbligo alla notificazione di cui all’articolo 71 si vuole ottenere che le autorità siano informate degli incidenti gravi da morso di cane e dei comportamenti oltremodo aggressivi di questi animali affinché, se necessario, possano essere adottate misure adeguate. L’obbligo della notificazione è stato introdotto nell’ordinanza sulla protezione degli animali con la modifica del 12 aprile 2006.

Art. 72 Controlli e misure

Con l’articolo 72 capoverso 1 l’autorità è obbligata a verificare tutti i casi segnalati avvalendosi, se del caso, di esperti. L’Ufficio federale disciplinerà le modalità della verifica (capoverso 2). Secondo il capoverso 3, laddove i cani presentino un’aggressività eccessiva, l’autorità deve disporre le misure necessarie a garantire la protezione dei terzi quali l’obbligo della museruola e del guinzaglio o l’obbligo di frequentare un corso. Al riguardo, l’Ufficio federale emanerà direttive dettagliate per l’esecuzione.

Art. 73 Formazione dei cani e delle persone che se ne occupano

Subito dopo la modifica del 12 aprile 2006 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, il Dipartimento federale dell’economia si era impegnato a proporre misure nel settore della formazione nel quadro della revisione totale dell’OPAn.